Professione e Mercato

Covid: no all'udienza da remoto per prudenza

Il Tar Bologna dice no all'avvocato che chiede la discussione dell'udienza da remoto solo per ragioni prudenziali

di Marina Crisafi

L'avvocato può scordarsi l'udienza da remoto se è solo per "prudenza". È quanto si ricava dal recentissimo decreto n. 25 del 18 febbraio 2022 del Tar Bologna che ha respinto la richiesta del legale di svolgere la discussione da remoto a causa dei rischi legati al Covid.

La vicenda
L'avvocato si era rivolto al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento di una determina con cui era stato rigettato il ricorso gerarchico presentato per l'accoglimento parziale dell'istanza di riesame di una sanzione disciplinare inflitta al suo assistito dal comandante del Centro sportivo carabinieri.
Inoltre, il legale del ricorrente aveva presentato istanza per poter svolgere la discussione della causa con modalità da remoto anziché in udienza.
Ma la risposta del Tar è negativa.

La decisione
Il giudice rileva, innanzitutto, che da quando sono riprese le udienze in presenza (ndr 1° agosto 2021) è possibile un rinvio della trattazione per l'avvocato impossibilitato a presenziare. Ma la norma (articolo 7 bis Dl n. 105/2021) invocata a sostegno della richiesta da parte del legale prevede la possibilità di svolgere la discussione da remoto per le cause per le quali "non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori".
Tale condizione di fatto e di diritto non ricorre nel caso di specie, posto che l'istanza de qua, prosegue il Tar, è stata presentata "unicamente al fine di limitare gli spostamenti ed il rischio, seppur attualmente moderato, di contagio" .
Per cui la richiesta si fonda "esclusivamente su rappresentate ragioni di tipo prudenziale, senza che siano addotti specifici motivi di tutela della salute dello stesso difensore legate alla pandemia tali da produrre un impedimento fisico dell'avvocato".
Non essendoci dunque motivi concretamente ostativi a presenziare, e tenuto conto della possibilità di delegare un collega, l'istanza di discussione da remoto avanzata dalla difesa di parte ricorrente, va dunque rigettata.

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