Responsabilità

L'ente proprietario della strada non ha l'obbligo di porre altra segnaletica dopo l'indicata corsia di preselezione

L'incanalamento del traffico in vista di un incrocio impone ai conducenti la diligenza nell'immissione nella strada imboccata

di Paola Rossi

La svolta a sinistra per imboccare la strada incrociata a doppia carreggiata divisa da spartitraffico non impone all'ente proprietario della strada di adottare ulteriore segnaletica al fine di indicare che bisogna immettersi sulla semicareggiata a destra per evitare di trovarsi contromano. Nulla di più andava indicato dopo la segnaletica orizzontale che tracciava le corsie di preselezioni delle diverse direzioni consentite. Non sussiste alcuna violazione -per lamentata mancanza di ulteriore segnaletica - delle prescrizioni del Codice della strada da parte dell'ente che possa fondare la sua responsabilità né per il rischio rappresentato dalla cosa in custodia né per colpa.

Da ciò la Corte di cassazione - con la sentenza n. 14930/2023 - ha rigettato il ricorso dei congiunti di un motociclista che avvedutosi di aver imboccato la strada incrociata nella corsia immediatamente a sinistra e trovatosi perciò contromano era sceso dal mezzo ed era stato ucciso in quanto travolto da un mezzo che proveniva frontalmente viaggiando nel suo corretto senso di marcia.

La preselezione all'incrocio
Il punto è se sia sufficiente il segnale di preselezione delle diverse direzioni da seguire posizionato all'incrocio al fine di canalizzare il traffico, compresa la svolta a sinistra - come nel caso concreto - per imboccare una strada intersecata composta da due semicarreggiate per senso di marcia. Infatti, l'obbligo del conducente di immettersi non immediatamente a sinistra, ma nella corsia di destra vale anche in caso di strada suddivisa in semicarreggiate per senso di marcia. Non sussisteva quindi alcun obbligo dell'ente proprietario della strada di dover porre un ulteriore segnale di divieto di immissione nella carreggiata subito alla sinistra di chi intende effettuare la svolta.È sufficiente l'impiego della normale diligenza che nel caso avrebbe dovuto indurre la vittima dell'incidente di imboccare la corsia sull'estrema destra evitando così di trovarsi a bordo del suo ciclomotore in situazione di contromano. Diligenza che si appalesa a tal fine sufficiente soprattutto in una situazione come quella affrontata dove le condizioni dei luoghi e soprattutto la visibilità consentivano di effettuare un'immissione corretta nella strada incrociata e che si voleva imboccare. Tali circostanze fanno escludere la responsabilità dell'ente comunale per non aver posto un ulteriore segnale di divieto di accesso alla corsia immediatamente a sinistra nel punto della svolta.
La Cassazione riporta anche senza approfondirlo il ragionamento dei giudici di merito secondo cui la vittima travolta dal veicolo marciante nel corretto senso di marcia avrebbe potuto prevenire l'incidente addirittura in extremis compiendo una svolta a U sulla corsia imboccata per errore contromano. I giudici avevano dato un concorso di colpa all'investitore pari al 20 per cento e sollevato da responsabilità la città metropolitana sia a titolo di custodia sia a titolo di responsabilità aquiliana, contro l'accusa mossa dai ricorrenti per la carente segnaletica stradale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©