Il CommentoCivile

Giustizia predittiva: con la proposta di legge in materia tributaria approda alla Camera il primo sistema di codifica

Depositata alla Camera dei Deputati il 5 maggio scorso, la proposta di legge prevede l'implementazione di una piattaforma telematica contenente gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza tributaria

di Gianluca Fasano*

Il 5 maggio 2022 è stata depositata alla Camera dei Deputati la proposta di legge "Introduzione dell'articolo 5- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'istituzione di una piattaforma telematica di giustizia predittiva in materia tributaria" (AC 3593), primo passo verso la codificazione nel nostro ordinamento di un sistema di "giustizia predittiva".

L'amministrazione della giustizia è uno dei campi di applicazione dell'intelligenza artificiale in cui più di tutti è avvertito il bisogno di assicurare che l'uomo conservi un ruolo centrale e in cui il dibattito sul rispetto delle libertà fondamentali e sulla democraticità di un paese è molto serrato. Il perché è di palmare evidenza, e prescinde dalle difficoltà di individuare l'esatto perimetro di una locuzione suggestiva, evocativa, quella di "giustizia predittiva" (perché in effetti non predice il futuro). In senso molto approssimato la si potrebbe intendere come una metodologia di analisi che grazie all'utilizzo di sistemi automatizzati consente di prevedere, con un relativo grado di probabilità, l'esito e il tempo di definizione di un giudizio relativo ad una specifica controversia.

Ciò che preoccupa i più è lo step successivo, quello relativo all'uso che di tale esito se ne faccia. E, al riguardo, la proposta di legge fuga ogni dubbio avendo come obiettivo dichiarato quello di introdurre uno strumento di supporto alla conoscenza dei precedenti giurisprudenziali in materia tributaria, a beneficio di tutti. Non una metodologia che comporti la sostituzione della macchina al giudicante ma che, invece, sfrutta le potenzialità del calcolo inferenziale come ausilio nella (diffusione della) conoscenza in una determinata materia.

In effetti, il quadro normativo di riferimento su cui andrà a incidere la proposta di legge è lo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), che verrà integrato con l'art. 5- bis, il quale prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze predisponga, nel proprio sito internet istituzionale, una piattaforma telematica contenente gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza tributaria, consultabile in modo gratuito da tutti i contribuenti, al fine di avere un'idea del possibile esito di eventuali controversie giudiziarie concernenti gli atti impositivi adottati dalle pubbliche amministrazioni.

Sembrerebbe così sgomberata la preoccupazione principale di un'applicazione di sistemi automatizzati volti alla realizzazione di una forma di giustizia predittiva (giudice robot) che privi cittadini e istituzioni del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 C). Ma, anche limitando il campo di applicazione dei sistemi automatizzati seguendo la prospettiva tracciata dalla proposta di legge, non possiamo tralasciare qualche osservazione. E qualche perplessità.

Per cominciare, occorre richiamare gli obiettivi fissati nella proposta di legge: "Per promuovere la certezza del diritto tributario e per ridurre il contenzioso in materia". Finalità di indiscusso valore costituzionale, che peraltro ci vengono indicate dall'Europa tra gli obiettivi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). In effetti, abbattere il contenzioso – in generale – richiede di portare elementi di chiarezza nel rapporto tra cittadino o impresa e pubblica amministrazione, proiettando così un rinnovato rapporto di fiducia tra amministrati e amministratori indispensabile per la ripresa del sistema Paese.
Pur tuttavia, tali finalità sono perseguibili attraverso tante altre iniziative, quali ad esempio la riduzione della produzione normativa (in Italia la più alta tra tutti i paesi Europei) e il miglioramento della qualità della stessa legislazione.

La c.d. ipertrofia normativa, il proliferare di regole e prescrizioni a carico di cittadini, famiglie e imprese e il diffuso stato di incertezza normativa, dovuto a carenze nella qualità della legislazione, produce un costo enorme per la stessa democrazia, impedendo l'effettiva conoscibilità delle regole da parte di coloro che sono chiamati a rispettarle. Con conseguente impatto ed incremento del contenzioso.

La stessa riforma della giustizia tributaria, approvata il 17 maggio scorso dal governo, e formalizzata con un disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari (AS 2636), muove nella direzione di una maggiore efficienza del sistema giudiziario. Così come pure il rafforzamento dei ranghi del personale deputato all'amministrazione della giustizia, e altro ancora.

Ebbene, la presenza di tante plausibili strategie verso il medesimo fine ha un significato da non trascurare, perché dà la misura dell'estensione della patologia che si vuole contrastare: la scarsa efficienza di un sistema decisorio pubblico. E, quanto più un sistema è scarsamente efficiente tanto più l'introduzione di nuove tecnologie va adeguatamente ponderata, per una semplice ragione: le innovazioni tecnologiche non si limitano ad aggiungere novità all'esistente ma lo plasmano, gli danno forma e contenuti nuovi, creando nuovi comportamenti e un nuovo modo di relazionarsi. Il più delle volte tali cambiamenti non sono immediati né facilmente prevedibili, per cui l'introduzione di nuove tecnologie non dovrebbe trovare la sua unica giustificazione nel fascino di una soluzione automatica che abbatta tempi di decisione e, presentandosi come oggettiva sul piano tecnico, sappia porre rimedio alla scarsa efficienza di un sistema. Detto altrimenti, il rimedio tecnologico non può essere considerato appropriato soltanto prendendo in considerazione i vantaggi derivanti.

Un altro aspetto che suggerirebbe un più articolato confronto concerne la disponibilità della piattaforma del Ministero che, secondo la proposta di legge, viene assicurata a tutti gli interessati, come avviene per un comune motore di ricerca. La particolarità, però, sta nella circostanza che quell'informazione particolare viene messa a disposizione degli amministrati dallo Stato - che è parte del giudizio tributario - e tende a produrre un comportamento, anzi, mira a produrre un comportamento ben preciso in chiave deflattiva del contenzioso: l'obiettivo è di disincentivare il ricorso al giudice, distogliendo dall'esercizio di quel diritto di difesa considerato valore costituzionale non soltanto dal diritto interno (art. 24 C. e art 6 CEDU).

Orientare la scelta degli amministrati per mezzo dell'uso di tecnologie ammantate di una oggettiva superiorità tecnica (velocità di elaborazione, volume e varietà delle informazioni elaborate, ecc), peraltro senza l'intermediazione di quella categoria professionale che vede la sua ragion d'essere proprio nelle difficoltà insite in ogni minima scelta sull'esercizio del diritto di difesa, potrebbe produrre un effetto nocivo per le libertà fondamentali. E non solo. La stessa capacità evolutiva del diritto verrebbe impoverita, per via di una tendenziale immobilizzazione dei trend giurisprudenziali prevalenti che, invece, rispondono alla essenziale funzione di tener viva ed attuale la norma, rispondendo ai bisogni umani in ogni momento storico.

Ciò nonostante, la proposta di legge va salutata con favore, sia perché rappresenta un'assunzione di responsabilità da parte del regolatore nell'affrontare le sfide etico-sociali che la modernità impone, sia perché offre l'occasione per discutere su come concretamente digitalizzare la pubblica amministrazione – e il settore giustizia in particolare - obiettivo strategico per assicurare l'efficienza del sistema Paese. E sempreché si rimanga nella cornice di consapevolezza che la delega ad agenti artificiali anche di semplici attività, come quelle di ricerca del precedente giurisprudenziale, non può esser classificata come priva di rischi per le libertà fondamentali.

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*A cura dell'avv. Gianluca Fasano, Dirigente Istituto di Ricerca ISTC-CNR