Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito 2022/2023 in materia di diritto di famiglia e delle successioni

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Trust, donazione indiretta e azione revocatoria
2. Donazione e annullabilità del contratto di mutuo per incapacità del genitore
3. Donazione indiretta anche con pagamento parziale
4. Separazione e divorzio. I coniugi possono concordare gli aspetti patrimoniali e quelli relazionali della vita familiare
5. Risarcimento del danno anche alla cognata della vittima
6. Onere del legittimario nella quantificazione della lesione della legittima
7. Divorzio fra albanesi e competenza del giudice italiano
8. I poteri del curatore speciale del minore


1.TRUST - L'atto di costituzione di trust a beneficio dei figli è una donazione indiretta (Cc articoli 2740 e 2901; Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985)
Il trust auto-dichiarato non è di per sé nullo in quanto non è necessario che la disponente e il trustee siano persone diverse, né è causa di nullità la circostanza che la disponente-trustee si riservi alcune prerogative beneficiarie (la disponente-trustee aveva mantenuto la residenza nell'immobile). Inoltre, non può ritenersi simulato se non viene fornita alcuna prova dell'esistenza di un accordo simulatorio fra la disponente-trustee e i beneficiari né tantomeno viola il divieto dei patti successori.
L'atto di costituzione di trust e contestuale conferimento di beni immobili, analogo ad un atto costitutivo di fondo patrimoniale, é una donazione indiretta se fatta a beneficio dei figli in quanto i beni immobili conferiti al trust, già di proprietà della disponente e trustee sono destinati in via esclusiva a garantire attraverso l'operato futuro del trustee la sicurezza economica dei beneficiari senza che la disponente abbia ricevuto un corrispettivo per tale conferimento e va quindi qualificato ai fini dell'applicazione dell'articolo 2901 cod. civ. come atto a titolo gratuito, con la conseguenza che non é richiesta la prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori da parte dei beneficiari del trust essendo sufficiente la consapevolezza di tale pregiudizio da parte della disponente debitrice.
Tribunale Roma, Sezione XVII, sentenza, 12 gennaio 2023, n. 515 – Giudice Picaro

2. DONAZIONE – Annullabilità del contratto di mutuo per incapacità del genitore (Cc articoli 428, 783, 882, 1284, 1298, 1425, 1813)
Annullabile il contratto di mutuo qualora preveda condizioni del tutto sfavorevoli per i mutuanti ed esclusivamente convenienti per il mutuatario, convenendo l'infruttuosità del prestito (anche in caso di mora nel pagamento delle rate) ed un termine per la restituzione, nel caso di specie di quindici anni, posto chiaramente nell'esclusivo interesse del mutuatario.
Infatti, ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'articolo 428 c.c., comma 2, non è richiesta, a differenza dell'ipotesi del comma 1, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della malafede dell'altro contraente.
Nel caso in esame, è stata dichiarata l'annullabilità della scrittura privata avente ad oggetto un prestito di oltre duecentomila euro a titolo di mutuo da parte della madre, incapace e sottoposta ad AdS, al figlio.
Ritenuta valida, invece, la donazione di una somma di denaro a mezzo di bonifico bancario. Il trasferimento per spirito di liberalità di denaro sul conto del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, per cui la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiarlo, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore.
Nel caso in esame, l'atto di disposizione eseguito in favore del figlio rientra nella previsione di cui all'articolo 783 c.c. con conseguente validità della donazione effettuata in assenza di atto pubblico.
Tribunale Piacenza, sentenza 10 gennaio 2023, n. 5 - Giudice Iaquinti

3. DONAZIONE - La donazione indiretta sussiste anche se il pagamento del prezzo è parziale (Cc articoli 2697, co. 2, 2729, 2901)
La liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente deve tradursi nella corresponsione dell'intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e che laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l'intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante.
È poi onere del debitore allegare e dimostrare la capienza dei beni che costituiscono il patrimonio, nonostante l'atto dispositivo impugnato, dal momento che si tratta di un'eccezione impeditiva dell'azione revocatoria e in virtù del criterio logico della vicinanza della prova.
Nel caso in esame, il convenuto, debitore verso una società di un debito di oltre 900mila euro, aveva ceduto degli immobili alla moglie e alla figlia attraverso una compravendita che si è rilevata nel corso del procedimento, essere una donazione indiretta.
Era pertanto consapevole che qualunque atto dispositivo del patrimonio, a maggior ragione se producente impoverimento quale unico effetto per la propria posizione, avrebbe inciso sul buon esito delle azioni.
Parte attrice è rimasta soccombente solo in ordine alla richiesta di risarcimento del danno non avendo precisamente allegato il quantum del pregiudizio sofferto in ragione della condotta delle convenute, limitandosi ad invocare l'articolo 1226 c.c., la cui applicabilità dipende, però, dal concorso di precise circostanze. D'altro canto, secondo il Tribunale, l'esperimento vittorioso dell'azione revocatoria avrebbe consentito alla parte attrice, di aggredire i beni donati a soddisfazione del credito.
• Tribunale Brescia, Sezione IV, sentenza 2 gennaio 2023, n. 6 - Giudice Melani

4. SEPARAZIONE – In caso di separazione e divorzio i coniugi possono concordare gli aspetti patrimoniale e quelli relazionali della vita familiare (Cc articolo 337 bis)
In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto, la sentenza incide sul vincolo matrimoniale, ma sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno, attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'oramai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori.
Tribunale Vallo Della Lucania, sentenza, 4 gennaio 2023, n. 5 – Pres. Rel. Bellantoni

5. RISARCIMENTO PER MORTE DEL CONGIUNTO – Risarcimento del danno parentale anche alla cognata della vittima (Cc Articoli 2043, 2059, 2697)
Nel caso di rapporti di parentela o affinità esterni rispetto alla composizione della famiglia nucleare la prova deve essere più rigorosa. La giurisprudenza di merito ha affermato in caso di perdita del cognato, che sebbene non possa ritenersi che il danno sia presumibile, non può escludersi a priori che il decesso recida quel rapporto familiare che è tutelato dalla Costituzione. E' necessario, pertanto, analizzare il caso concreto e accertare l'esistenza di un effettivo rapporto parentale suscettibile di essere equiparato a quello dei componenti della famiglia nucleare, anche se con un danno più modesto.
Nella valutazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti per la perdita del parente, l'elemento della convivenza, poiché rappresenta il connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità della relazione, quale presupposto dell'esistenza del diritto in parola, costituisce elemento probatorio utile a dimostrare la profondità del rapporto.
La convivenza come requisito individuante un particolare legame affettivo non è l'unico elemento dirimente sul quale possa basarsi il riconoscimento del presupposto risarcitorio, in quanto le mutate relazioni sociali hanno ormai superato anche la famiglia nucleare.
Nel caso di specie, gli attori hanno allegato l'esistenza di un rapporto confidenziale e di un legame affettivo tra le due cognate, basato su una convivenza quarantennale e un legame affettivo e tendenzialmente materno tra la zia e la nipote.
Tribunale Pisa, sentenza 5 gennaio 2023, n. 22 - Giudice Pastacaldi

6. SUCCESSIONE - Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima (Cc articoli 556, 564, comma 2)
Allegare la lesione della legittima implica definirne il suo valore e a tal fine occorre individuare esattamente il patrimonio relitto (sia avendo riguardo alla sua composizione, sia al suo valore calcolato al momento del decesso del de cuius), individuare le disposizioni lesive da riunire fittiziamente, cioè contabilmente, al patrimonio relitto nonché precisare le donazioni e i legati ricevuti e per cui non vi sia stata dispensa.
Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore.
In particolare, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione. L'azione di riduzione, indipendentemente dall'uso di formule sacramentali, richiede, poi, oltre alla deduzione della lesione della quota di riserva, l'espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius.
Tribunale Tivoli, sentenza 13 gennaio 2023, n. 16 - Presidente rel. est. Coccoli

7. DIVORZIO – Se residenti ai coniugi albanesi si applica la legge italiana (Cc articolo 337 ter; Cpc art. 709 ter; Articolo 3 del Reg. CE 2201/2003; art. 8 del Reg. CE 20 dicembre 2010, n. 1259/2010; L. 31 maggio 1995, n. 218)
Sussiste la giurisdizione del Tribunale italiano adito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo i coniugi stabilito la residenza abituale in Italia. E' inoltre applicabile la legge italiana ex articolo 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Occorre ricordare che il Regolamento CE 27 novembre 2003, n. 2201/2003 è stato abrogato, a decorrere dal 1 agosto 2022, dall'articolo104, par. 1 del Reg. 25 giugno 2019, n. 2019/1111/UE, entrato in vigore il 22 luglio 2019, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 105, par. 1 del medesimo Reg. n. 2019/1111/UE.
Nel caso in esame, il Tribunale ha accolto la domanda della donna che ha chiesto la condanna e l'ammonimento dell'ex marito ai sensi dell'aricolo 709-ter, comma 2, c.p.c. in favore proprio e della figlia. Il Tribunale ha dichiara il difetto di legittimazione attiva della ricorrente con riguardo alla domanda ex articolo 709 ter c.p.c. dalla stessa avanzata nell'interesse della figlia, ma ha condannato l'uomo a corrispondere all'ex moglie, la somma di euro 4.000,00.
• Tribunale di Verona, sentenza 28 luglio 2022 – Pres. Guerra, Giud. est. Vaccari

8. CURATORE SPECIALE DEL MINORE – I poteri del curatore speciale del minore (Cc articolo 333; Cpc art. 709 ter; art. 3 della Legge 10 dicembre 2012, n. 219)
Il Tribunale genovese ha nominato un curatore speciale per i figli della coppia con un ampio ventaglio di poteri:
a) assumere tutte le decisioni di maggior interesse per i figli minori concernenti la scuola, la salute, lo sport, le attività ludico-ricreative e la residenza, sentiti i genitori e procedendo, se ritenuto, all'ascolto dei minori;
b) rappresentare i diritti dei minori costituendosi nel presente giudizio;
c) coadiuvare i genitori, anche con compiti di mediazione, nella gestione dei rapporti parentali provvedendo a raccogliere le esigenze di ciascuno dei due rispetto ai figli;
d) garantire la corretta gestione della frequentazione dei minori con entrambi i genitori, verificando l'idoneità dei rispettivi domicili ed eventuali situazioni patologiche (quali l'impossibilità per i minori di recarsi nell'abitazione del padre);
e) valutare la fondatezza degli stati di malattia che impediscano le relazioni padre-figli e stabilire eventuali recuperi delle frequentazioni quando lo stato di malattia abbia compromesso la continuità delle relazioni;
f) monitorare e verificare l'andamento del piano genitoriale anche attraverso visite ambientali e sia nella relazione madre-figli che in quella padre-figli trasmettendo al giudice una relazione sugli episodi verificatisi e sull'andamento della gestione dei minori.
Tribunale di Genova, decr. provv., 28 agosto 2022 – Pres. Pellegrini, Giud. Delegato Corvacchiola

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