Amministrativo

Illegittima l'esclusione degli avvocati dal Collegio tecnico esecutivo in materia di appalti

Lo ha precisato il Tar Lazio con l'ordinanza n. 2585/2022

«E' illegittima l'esclusione degli avvocati del libero Foro dalla possibilità di diventare Presidenti del collegio tecnico esecutivo in materia di appalti, previso dal d.l. n. 76 del 2020». Questo il principio espresso dalla sezione III del Tar Lazio con l'ordinanza 19 aprile 2022, n. 2585.
Secondo i magistrati amministrativi «la scelta di escludere gli avvocati del libero Foro dal novero dei giuristi che possono ottenere l'incarico di presidente del Collegio consultivo tecnico, a seguito di approfondita riflessione non risulta, prima facie, espressione di un corretto e ragionevole esercizio della discrezionalità riconosciuta al Ministero resistente dall'art. 6, comma 8-bis, del d.l. n. 76/2020 in relazione all'individuazione dei requisiti professionali del presidente dell'anzidetto Collegio, presentando, per converso, aspetti di discriminatorietà e illogicità per via da un lato, della ingiustificata equiparazione alle categorie di personale in regime di diritto pubblico legato allo Stato-apparato dal ridetto legame di funzionalizzazione con il correlato statuto giuridico e il conseguente rispetto di inderogabili obblighi di rango costituzionale; dall'altro poiché la categoria dei dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, non risulta suscettibile di essere ricondotta nell'alveo degli stessi pubblici dipendenti».
«E' irragionevole e ingiustificata – proseguono i giudici - l'equiparazione in melius dei dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato al predetto personale di diritto pubblico ai fini della nomina a Presidente del Collegio consultivo tecnico, che traspare contestualmente una altrettanto ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra la predetta categoria di dirigenti e gli avvocati del libero Foro, affiorante quindi in peius nei confronti degli avvocati; discriminazione e disparità di trattamento che si appalesano ancor più marcate ove si consideri il rilievo ordinamentale dell'attività forense nel prisma dell'art. 24 Cost».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©