Immobili

E' illegittima l'apposizione di un mobile-armadio in aderenza al divisorio dei balconi

Lo ha chiarito il tribunale di Sulmona con la sentenza 216/2022

di Fulvio Pironti

Viola l'articolo 1102 c.c. l'apposizione di un mobile-armadio in aderenza al divisorio che separa i balconi in quanto riduce l'uso e il godimento a scapito del condomino dell'unità contigua. E' il chiarimento del Tribunale di Sulmona reso con sentenza n. 216 pubblicata il 10 ottobre 2022.

Il caso
Una condomina veniva evocata in giudizio dalla proprietaria dell'appartamento attiguo per accertare se l'opera realizzata sul proprio balcone turbava l'esercizio della servitù di veduta. Chiedeva, perciò, la condanna alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato preesistente. Premetteva di essere proprietaria di una unità immobiliare ricompresa in condominio ubicato in zona sciistica la cui panoramicità consentiva di godere la vista della vallata. L'appartamento della attrice e quello della convenuta erano dotati di un unico balcone diviso da una parete. Quest'ultima realizzava, in aderenza alla parete divisoria del balcone attoreo, un'opera lignea. Ciò determinava l'ostruzione della visuale e impediva il passaggio della luce. La convenuta sostenne di essersi limitata a montare un armadio ligneo amovibile sul pannello divisorio posto sul balcone.

La decisione
Secondo il decidente, nel caso di specie non è ravvisabile l'esistenza di una servitù di veduta essendo l'azione volta a tutelare il diritto di comunione, quindi l'uso della cosa comune.
La perizia d'ufficio ha acclarato che le parti sono proprietarie di due unità immobiliari contigue comprese in un plesso condominiale costituito da dodici piani situato a 1.400 mt di altitudine in prossimità degli impianti scioviari di risalita. L'edificio, risalente agli anni Ottanta, è imponente, il prospetto posteriore è omogeneo nelle ringhiere lignee dei balconi i quali sono rigorosamente uguali e allineati. Anche la facciata presenta balconi con simmetriche caratteristiche, dotati di ringhiere in doghe lignee dello stesso colore e con divisori. Le unità abitative delle due condomine, tra loro confinanti e poste al sesto piano, accedono al balcone sul lato posteriore munito di ringhiera lignea ancorata ad intelaiatura in ferro e diviso da un divisorio.
Il tribunale ha ritenuto che i divisori in legno e vetro installati sui balconi per inframezzare le proprietà contigue sono parti comuni dell'edificio poiché svolgono in concreto una prevalente funzione estetica per l'edificio finendo per diventare elementi decorativi ed ornamentali. L'apposizione di un'opera sul divisorio comune viola il pari uso per cui non soggiace alla disciplina in materia di distanze di luci e vedute, ma a quella contemplata dall'art. 1102 c.c. in tema di comunione.
La convenuta ha installato sul balcone di sua proprietà in aderenza al divisorio comune che la separa da quella attorea, un mobile-armadio in listelli lignei. E' stato posto in aderenza al divisorio di confine ed occupa tutta la sua estensione (in larghezza ed altezza) risultando ad utilizzo esclusivo della convenuta. Essendo addossato al divisorio di confine, si è potuto verificare che crea ombra ed ostacola il passaggio di luce. Inoltre, impedisce di godere della veduta obliqua e laterale e, risultando ben visibile anche dal cortile dell'edificio, contrasta con la estetica dell'edificio. Il giudicante rammenta che la giurisprudenza ritiene che l'articolo 1102 c.c. è leso qualora le opere realizzate riducano l'immissione di luce ed aria alla proprietà (Cass. n. 10704/1994, n. 1132/1985).
In definitiva, il tribunale sulmonese ha dichiarato illegittima l'istallazione, operata dalla convenuta, del mobile-armadio sul balcone dell'unità immobiliare su parte comune dell'edificio (divisorio balcone) poiché riduce l'uso e il godimento alla condomina dell'unità contigua e pertanto viola l'articolo 1102 c.c. In conseguenza, l'ha condannata al ripristino dello stato dei luoghi (rimozione del mobile-armadio installato sul balcone di proprietà esclusiva).

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