Civile

Testamento autentico se la consulenza d'ufficio non è contestata nello specifico

In caso contrario il giudice può tranquillamente richiamare la relazione (anche per relationem) senza dover fornire spiegazioni alle parti che hanno proposto appello

di Giampaolo Piagnerelli

La perizia sul testamento olografo eseguita dal consulente tecnico d'ufficio deve essere contestata nello specifico. Se così non è il giudice può tranquillamente richiamare la relazione (anche per relationem) senza dover fornire spiegazioni alle parti che hanno proposto appello. Lo chiariscono i Supremi giudici con l'ordinanza n. 9784/22.

Motivo di ricorso. Con ricorso in Cassazione gli appellanti insistono sulla non dimostrata autenticità del testamento. In altri termini il giudice del gravame non avrebbe potuto considerare idonea e sufficiente una prova che, riferendosi al testamento, attribuiva allo stesso "un'alta probabilità" circa la sua provenienza dalla de cuius. Sempre ad avviso dei ricorrenti nel confermare la decisione di prime cure, la Corte di merito avrebbe omesso di illustrare il percorso logico-giuridico attraverso il quale avrebbe raggiunto il proprio convincimento in ordine all'autenticità della scheda testamentaria. Rileva la Cassazione che va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la funzione di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze e che, pertanto, essa non rientra nella disponibilità delle parti ma nei poteri discrezionali del giudice. Diversa è l'ipotesi in cui dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate che non risultano nella specie esplicitate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: solo in tal caso il giudice di merito è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione.

Conclusioni. La Corte di merito nella specie ha fatto buon governo dei principi appena esposti avendo condiviso le conclusioni del ctu. I ricorrenti hanno evidenziato la diversità delle lettere "z" riscontrate nel testamento ma che al consulente d'ufficio sono parse autentiche se comparate con numerose scritture non contestate. Il ricorso pertanto è stato rigettato con la conferma della validità del testamento.

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