Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 4 febbraio 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) sentenza ed individuazione del giudice; (ii) inammissibilità appello, omesso rilievo e sindacato in sede di legittimità; (iii) consulenza tecnica d’ufficio e regime di invalidità; (iv) competenza, conflitto tra giudici dell’esecuzione forzata e rimedio impugnatorio; (v) competenza per territorio ed Agenzia delle Entrate Riscossione; (vi) riscossione, estinzione Equitalia e principio di necessaria continuità dell’attività difensiva; (vii) estinzione societaria, e rapporti giudiziali pendenti; (viii) opposizione a cartella esattoriale, vizi formali e determinazione competenza .

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PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI

SENTENZA - Cassazione n. 2814/2022
La pronuncia riafferma la radicale nullità che inficia il provvedimento giudiziale nell’ipotesi in cui sussista un’assoluta incertezza sull’identificazione dei componenti del collegio decidente.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 2991/2022
La decisione ribadisce che la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello, che il giudice del merito non abbia provveduto a riscontrare, cassando senza rinvio la relativa sentenza.

MEZZI DI PROVA - Cassazione n. 3086/2022
La sentenza, resa dalle Sezioni Unite a composizione di un contrasto di giurisprudenza insorto nelle sezioni semplici, mira a rispondere ad un interrogativo, di cui si è fatta interprete l’ordinanza di rimessione: ovvero se, nel mutato regime regolatorio imposto alle attività delle parti dalla riforma processuale del 1990, le nullità che inficiano la consulenza tecnica d’ufficio per aver introdotto nel giudizio fatti non dedotti dalle parti siano fonte di nullità relativa, rilevabili solo ad istanza di parte e sanabili se non tempestivamente eccepite, ovvero se, al contrario, costituiscano nullità assolute, insuscettibili di sanatoria e rilevabili pertanto d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento con l’unico limite del giudicato. Al fine di dare compiuta risposta, la Suprema Corte, enunciando nell’interesse della legge, cinque principi di diritto, ripercorre a fondo la genesi e l’evoluzione dell’istituto in esame, indagando su quali siano i poteri esercitabili dal CTU, cui il giudice demanda le indagini che si rendono necessarie ai fini del giudizio, ovvero, ancora, che cosa concretamente egli possa fare o non fare nell’espletare l’incarico peritale affidatogli.

COMPETENZA - Cassazione n. 3149/2022
L’ordinanza conferma che è inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell’esecuzione ed attinente all’individuazione del giudice competente per l’esecuzione forzata.

COMPETENZA - Cassazione n. 3209/2022
Nell’ambito di un giudizio per querela di falso, la decisione, resa in tema di competenza per territorio, rimarca che solo la sede centrale e quelle regionali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione possono essere indentificate, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., quali, rispettivamente, sede dell’ente e stabilimenti con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio.

DIFENSORI - Cassazione n. 3312/2022
La decisione, enunciando espressamente il principio di diritto afferma che per effetto del principio della cosiddetta “perpetuatio dell’ufficio di difensore”, di cui è espressione l’art. 85 c.p.c., l’estinzione dell’agente della riscossione Equitalia e l’automatico subentro del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall’art. 1 del D.L. n. 193 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello “ius postulandi” e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione.

INTERRUZIONE DEL PROCESSO - Cassazione n. 3340/2022
La pronuncia riafferma che qualora l’estinzione di una società conseguente a cancellazione dal registro delle imprese intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.

COMPETENZA - Cassazione n. 3582/2022
L’ordinanza precisa che, in sede di opposizione a cartella esattoriale, ove il ricorrente prospetti unicamente vizi formali della cartella esattoriale, la competenza a conoscere dell’opposizione da lui proposta deve essere individuata in base ai criteri ordinari dettati dalla legge in materia di opposizioni all’esecuzione, e dunque: a)ratione materiae”, la competenza spetta al Tribunale, vertendosi in tema di opposizione agli atti esecutivi; b) ratione loci”, la competenza spetta al giudice del luogo dove è stata notificata la cartella, ex articoli 27 e 480, comma 3, del codice di procedura civile.

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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO

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Procedimento civile - Sentenza - Contenuto - Indicazione del giudice decidente - Necessità - Violazione - Nullità. (Disp att. c.c., articoli 113 e 114; Cpc, articolo 132)
L’art. 132, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., nel prescrivere l’indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento, postula che, dalla formulazione dell’atto, debba potersi individuare con certezza il giudice decidente (monocratico o collegiale), tanto da desumersene l’esatta collocazione gerarchica e territoriale nella struttura organizzativa dell’autorità giudiziaria ordinaria ed il nome delle persone fisiche in concreto deliberanti; situazione superabile unicamente quando il nominativo del magistrato sia desumibile dal verbale d’udienza o dal decreto del capo dell’ufficio giudiziario redatto trimestralmente ai sensi degli art. 113 e 114 disp. att. cod. proc. civ. ovvero dai criteri prefissati nella tabella di organizzazione dell’ufficio, mentre resta la radicale causa di nullità del provvedimento nell’ipotesi in cui ne derivi un’assoluta incertezza sull’identificazione dei componenti del collegio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio il decreto impugnato consistente in un mero verbale di udienza, in cui lo spazio per i nomi dei magistrati erano rimasti in bianco). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 2 ottobre 2019, n. 24585; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3877).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2814 - Presidente Di Marzio - Relatore Nazzicone

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Procedimento civile - Impugnazioni - Appello - Inammissibilità dell’appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d’ufficio in sede di legittimità - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio. (Cpc, articoli 339, 382, 385 e 617)
Il giudice del merito che si pronunci su un appello che non poteva essere proposto incorre in una nullità processuale, e tale nullità, attenendo ai presupposti dell’impugnazione, è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità con conseguente cassazione senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ. della sentenza e definizione del regime delle spese di lite (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza con la quale in tribunale aveva respinto l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di rigetto emessa dal giudice di pace all’esito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26525; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 giugno 2010, n. 15405; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 novembre 2009, n. 24047; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 novembre 2001, n. 14725).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1° febbraio 2022, n. 2991 - Presidente Amendola - Relatore Rossetti

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Procedimento civile - Mezzi di prova - Consulenza tecnica d’ufficio - Attività del consulente nominato dal giudice - Accertamento dei fatti inerenti all’oggetto della lite - Oggetto e limiti. (Cpc, articoli 61, 62, e 194)
In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 14 aprile 2021, n. 9811).

Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 1° febbraio 2022, n. 3086 - Presidente Raimondi - Relatore Marulli

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Procedimento civile - Mezzi di prova - Consulenza tecnica d’ufficio - Attività del consulente nominato dal giudice - Acquisizione documentale - Oggetto e limiti. (Cpc, articoli 61, 62, e 194)
In materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 14 aprile 2021, n. 9811).

Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 1° febbraio 2022, n. 3086 - Presidente Raimondi - Relatore Marulli

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Procedimento civile - Mezzi di prova - Consulenza tecnica d’ufficio - Attività del consulente nominato dal giudice - Esame contabile - Acquisizione documentale - Oggetto. (Cpc, articoli 61 e 198)
In materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 14 aprile 2021, n. 9811).

Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 1° febbraio 2022, n. 3086 - Presidente Raimondi - Relatore Marulli

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Procedimento civile - Mezzi di prova - Consulenza tecnica d’ufficio - Attività del consulente nominato dal giudice - Accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni - Violazione del principio del contraddittorio - Invalidità processuali - Nullità relativa. (Cpc, articoli 61, 62, 157, e 194)
In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 14 aprile 2021, n. 9811).

Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 1° febbraio 2022, n. 3086 - Presidente Raimondi - Relatore Marulli

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Procedimento civile - Mezzi di prova - Consulenza tecnica d’ufficio - Attività del consulente nominato dal giudice - Accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti - Violazione del principio della domanda e del principio dispositivo - Invalidità processuali - Nullità assoluta. (Cpc, articoli 61, 62, 161, e 194)
In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ.. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 14 aprile 2021, n. 9811).

Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 1° febbraio 2022, n. 3086 - Presidente Raimondi - Relatore Marulli

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Procedimento civile - Competenza - Regolamento di competenza - Giudizio esecutivo - Individuazione del giudice competente - Regolamento di competenza d’ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. (Cpc, articoli 45, 487 e 617)
È inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell’esecuzione ed attinente all’individuazione del giudice competente per l’esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la “potestas iudicandi” ma solo l’osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al “quomodo” dell’esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell’esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell’opposizione agli atti esecutivi (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento promosso d’ufficio dal giudice dell’esecuzione che, nell’ambito di un espropriazione mobiliare aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio a conoscere dell’espropriazione presso terzi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e, rilevato che anche diverso giudice aveva assunto analoga determinazione, essendosi dichiarato incompetente, aveva chiesto esperirsi il regolamento predetto: nella circostanza, infatti, specifica la decisione in esame, il giudice a quo avrebbe dovuto ex art. 487 cod. proc. civ. declinare la propria competenza con ordinanza suscettibile di essere impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 aprile 2014, n. 17845; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 luglio 2010, n. 17462).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 2 febbraio 2022, n. 3149 - Presidente Scoditti - Relatore Valle

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Procedimento civile - Competenza - Foro generale delle persone giuridiche - Causa introdotta contro l’Agenzia delle Entrate Riscossione - Foro competente per territorio - Individuazione. (Cpc, articoli 19, 42 e 221)
In tema di competenza per territorio, solo la sede centrale e quelle regionali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione possono essere indentificate, ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ., quali, rispettivamente, sede dell’ente e stabilimenti con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio (Nel caso di specie, disattendendo il regolamento di competenza proposto, la Suprema Corte ha confermato l’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel giudizio per querela di falso incardinato dal ricorrente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, dichiarando la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Roma). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 giugno 2021, n. 16928).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 2 febbraio 2022, n. 3209 - Presidente Scoditti - Relatore Valle

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Procedimento civile - Difensori - Procura alle liti - Art. 1 del D.L. n. 193 del 2016 - Estinzione “ex lege” dell’agente della riscossione Equitalia ed automatico subentro del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione - Art. 85 c.p.c. - Principio di necessaria continuità dell’attività difensiva - Applicabilità - Condizioni e conseguenze. (Cost, articoli 24 e 111; Cc, articolo 2909; Dl n. 193/2016; Cpc, articoli 85, 110)
Per effetto del principio della cosiddetta “perpetuatio dell’ufficio di difensore”, di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ., l’estinzione dell’agente della riscossione Equitalia e l’automatico subentro del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall’art. 1 del D.L. n. 193 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello “ius postulandi” e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Nel caso di specie, in cui parte ricorrente aveva impugnato numerose cartelle di pagamento lamentandone l’inesistenza o comunque la nullità per difetto di notifica, e sostenendo altresì la prescrizione della pretesa tributaria nonché l’invalidità degli atti impositivi presupposti, la Suprema Corte, affermando l’enunciato principio di diritto, ha ritenuto ammissibile la memoria depositata dal difensore della estinta Equitalia Sud S.p.A. - alla quale è succeduta “ex lege” Agenzia delle Entrate-Riscossione, parte nei cui confronti, ex artt. 2909 cod. civ. e 110 cod. proc. civ. prosegue il giudizio e si producono gli effetti del giudicato - in quanto lo stesso era rappresentante e procuratore di soggetto già ritualmente costituito in sede di legittimità anteriormente al 1° luglio 2017). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 15 giugno 2021, n. 16803; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 8 giugno 2021, n. 15911; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 febbraio 2017, n. 3702; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 luglio 2014, n. 15295).

Cassazione, sezione V civile, ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3312 - Presidente Virgilio - Relatore Fanticini

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Procedimento civile - Interruzione del processo - Estinzione della società conseguente a cancellazione dal registro delle imprese - In pendenza di giudizio - Conseguenze - In ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti. (Cc, articoli 2312 e 2495; Cpc, articoli 110 e 299)
Qualora l’estinzione di una società conseguente a cancellazione dal registro delle imprese intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui il ricorrente aveva lamentato l’omesso esame e relativa statuizione da parte del giudice di appello sull’eccezione di inammissibilità, nullità o inefficacia dell’impugnazione proposta, attesa l’estinzione della società occorsa in pendenza del giudizio di primo grado in seguito alla sua cancellazione dal registro delle imprese; nella circostanza, infatti, osserva il giudice di legittimità, essendo pacifico che, a seguito della predetta cancellazione, l’appello era stato proposto dal controricorrente in proprio e nella qualità di socio unico della società estinta, quest’ultimo, in base al principio richiamato, doveva ritenersi pienamente legittimato a proporre l’impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 2 marzo 2021, n. 5605; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 16 novembre 2020, n. 25869; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 marzo 2013, n. 6070).

Cassazione, sezione I civile, ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3340 - Presidente Genovese - Relatore Falabella

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Procedimento civile - Competenza - Opposizione a cartella esattoriale - Opposizione fondata unicamente su vizi formali - Determinazione competenza - Criteri - Individuazione. (Dlgs, n. 150/2011, articolo 7; Cpc, articoli 27, 42, 480 e 617)
In sede di opposizione a cartella esattoriale, ove il ricorrente prospetti unicamente vizi formali della cartella esattoriale, la competenza a conoscere dell’opposizione da lui proposta deve essere individuata in base ai criteri ordinari dettati dalla legge in materia di opposizioni all’esecuzione, e dunque: a) “ratione materiae”, la competenza spetta al Tribunale, vertendosi in tema di opposizione agli atti esecutivi; b) “ratione loci”, la competenza spetta al giudice del luogo dove è stata notificata la cartella, ex artt. 27 e 480, comma terzo, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, in cui il ricorrente aveva fondato la propria opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale gli era stato intimato il pagamento di un importo a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazione al Codice della Strada, sul presupposto che la medesima gli era stata notificata in modo irregolare, provenendo il messaggio da un indirizzo PEC “…non inserito nei pubblici elenchi…”, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso per regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del tribunale di Tivoli adito che aveva invece declinato la propria competenza in favore del giudice di pace di Roma ritenendo che le opposizioni avverso le cartelle di pagamento emesse per la riscossione di sanzioni amministrative scaturente da violazioni del Codice della Strada dovessero essere proposte “ratione materiae” innanzi al Giudice di pace, e “ratione loci” dinanzi al giudice di pace del luogo dove era stata commessa la violazione, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. n. 150/11, e quindi, nella circostanza, Roma). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 15 aprile 2011, n. 8704; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 marzo 2007, n. 6667).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 febbraio 2022, n. 3582 - Presidente Amendola - Relatore Rossetti

 

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