Giustizia

A giudice e parti l’obbligo di anticipare i temi controversi

L’intervento sulla fase preliminare è tra quelli che più caratterizzano la riforma approvata definitivamente ieri, abbinando, nel comune denominatore dell’anticipazione dei tempi, le verifiche dell’autorità giudiziaria e lo scambio di memorie tra le parti

di Giovanni Negri

Per i critici si tratta di un deprecabile ritorno al modello societario poi abbandonato, per i sostenitori di un tentativo di tagliare i tempi di durata delle cause, in sintonia con gli obiettivi del Pnrr. Certo l’intervento sulla fase preliminare è tra quelli che più caratterizzano la riforma approvata definitivamente ieri, abbinando, nel comune denominatore dell’anticipazione dei tempi, le verifiche dell’autorità giudiziaria e lo scambio di memorie tra le parti.

Quanto al primo versante, alla prima udienza la causa deve tendenzialmente sempre arrivare con il perimetro già definito, in maniera tale da consentire al giudice di valutare al meglio la direzione da imprimere al processo (effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il cambiamento nel rito semplificato, ammettere le prove e procedere alla relativa assunzione); perciò non era possibile immaginare che il giudice fosse chiamato a compiere tutte le verifiche preliminari di sua competenza nel corso dell’udienza stessa.

Così, nei 15 giorni successivi alla costituzione del convenuto il giudice dovrà intervenire con provvedimenti come l’ordine di integrazione del contraddittorio , la chiamata del terzo per ordine del giudice, la nullità dell'atto di citazione e relative sanatorie, la contumacia e indicherà alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda. In ogni caso la data della prima udienza potrà essere rinviata sino a 45 giorni.

Le parti, a loro volta, con memorie integrative possono:

1) almeno quaranta giorni prima dell’udienza proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte;

2) almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria precedente, e indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

3) almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

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