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Spetta al condomino provare che nella busta non c’era la convocazione

Lo precisa la Corte di appello di Genova con la sentenza n. 502/2021

di Giovanni Iaria

Come disposto dal terzo comma dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale con l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato ai soggetti legittimati a partecipare almeno cinque giorni prima della data fissataper l’adunanza in prima convocazione a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata (pec), fax o tramite consegna a mano. Affronta il caso in cui uno dei condòmini contesta di aver ricevuto un plicocon un contenuto diverso o di averlo ricevuto vuoto la Corte di appello di Genova con la sentenza 502/2021, pubblicata il 4 maggio 2021.

Una mancanza nel plico

A dare origine alla lite un condòmino, il quale conveniva innanzi al Tribunale di Savona un complesso condominiale chiedendo che venisse dichiarata la nullità e in subordine l’annullamento delle delibere approvate dall’assemblea straordinaria deducendone, fra i vari motivi, l’illegittimità per l’errata/irregolare convocazione/costituzione dell’assembleaper non aver ricevuto l’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria in quanto nel plico che le era stato recapitato a mezzo raccomandata era contenuta solo la convocazione dell’assemblea ordinaria. Costituendosi in giudizio, il condominio si difendeva evidenziando che con la stessa raccomandata,l’amministratore aveva provveduto all’invio a ciascun condòmino delle due convocazioni, ordinaria e straordinaria.

La domanda del condòmino è stata bocciata dal Tribunale. Anche la Corte di Appello gli ha dato torto e, nel rigettare il ricorso ha osservato che spettava al destinatario l’onere di fornire la prova del diverso contenuto della raccomandatae cioè che il plico contenesse solo la convocazione dell’assemblea ordinaria.

L’orientamento

I giudici della Corte di appello hanno ricordato, sul punto, l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale «spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente » (Cassazione, pronunce 15762/2013, 13877/2011; 8409/2009; 10536/2003; 10849/2006 e 10388/2014 ).

Irrilevante poi quanto affermato dal condòmino circa la necessità che l’amministratore provvedesse all’invio separato delle due convocazioni (assemblea ordinaria e assemblea straordinaria) e, quindi, con due raccomandate distinte.

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