Penale

Riforma penale, più garanzie per celebrare il processo in assenza

Verranno previste deroghe per i giudizi contro i latitanti

ADOBESTOCK

di Guido Camera

I decreti delegati dovranno anche modificare il Codice di procedura penale in materia di processo in assenza, seguendo i criteri indicati dalla riforma.

Nell’udienza preliminare – o, in mancanza, nella prima udienza fissata per il giudizio - il giudice dovrà verificare l’effettiva conoscenza dell’atto introduttivo del giudizio da parte dell’imputato, o l’esistenza di condizioni che attestino la conoscenza della pendenza del processo, nonchè la volontarietà e la consapevolezza dell’assenza. A tale fine, dovrà prendere in esame le modalità di notificazione della citazione - che potrà essere effettuata dalla polizia giudiziaria - e ogni circostanza del caso concreto.

Se il giudice non riterrà soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell’imputato, dovrà pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere. Tuttavia, sino alla scadenza del doppio dei termini di prescrizione del reato, dovranno continuare le ricerche; nel frattempo, su richiesta di parte potranno essere assunte le prove non rinviabili, con le forme previste per il dibattimento. Una volta rintracciato il ricercato, ne verrà data notizia all’autorità giudiziaria, che revocherà la sentenza di non doversi procedere e fisserà un’udienza per la prosecuzione del procedimento. Nel giudizio di primo grado, ai fini del calcolo della prescrizione non si terrà conto del tempo intercorso tra la sentenza di non doversi procedere e il momento in cui l’imputato è stato rintracciato, salvo che non si superi il tetto massimo temporale del doppio dei termini di prescrizione.

Per quanto concerne l’imputato latitante, i decreti delegati dovranno contenere una deroga alla nuova disciplina in materia di processo in assenza che consenta di procedere anche quando non si abbia certezza della reale consapevolezza, da parte dell’interessato, della citazione a giudizio e della sua rinuncia al diritto di comparire al dibattimento, fermo il suo diritto a beneficiare dei nuovi rimedi processuali se dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza del processo.

Nel contempo, verranno riviste le attuali regole sulla dichiarazione di latitanza, prevedendo che la stessa debba essere sorretta da motivazione specifica circa l’effettiva conoscenza della misura cautelare e della volontà del destinatario di sottrarvisi.

Il difensore dell’imputato assente potrà impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato - rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, in cui l’imputato dichiari o elegga domicilio per il giudizio di impugnazione - e beneficerà di un ampliamento del termine per proporre l’impugnazione. La relazione della commissione ministeriale presieduta da Giorgio Lattanzi, che ha elaborato la proposta, precisa che la misura «è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della sentenza emessa da parte dell’imputato giudicato in assenza» senza «alcun pregiudizio del diritto di difesa, tutelato dai rimedi “restitutori” contestualmente assicurati».

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