Amministrativo

Processo amministrativo, udienza da remoto solo in casi eccezionali

E secondo la Cga l'onere della prova ricade sul legale che richiede l'udienza da remoto

«Nel regime introdotto dall'art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021 non è possibile la discussione della causa da remoto se non ricorrono i casi eccezionali previsti dalla stessa norma». Questo il principio espresso dal Consiglio della giustizia amministrativa per la regione siciliana con la decisione 5 ottobre 2021 n. 176.
I giudici amministrativi siciliania hanno chiarito che l'articolo 7-bis del Dl n. 105 del 2021 «ha inteso prevedere la discussione c.d. da remoto, quale alternativa al rinvio della causa, in ipotesi del tutto eccezionali legate a provvedimenti della pubblica autorità adottati in connessione con la pandemia da Covid-2019 durante lo stato di emergenza nazionale, e non ha invece inteso in alcun modo regolare gli altri casi di impedimento personale o professionale del difensore». La norma infatti da espressamente riferimento a "situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di Covid-19".
La norma, in quanto eccezionale, è di stretta interpretazione e non può essere estesa analogicamente; peraltro, è intrinsecamente e logicamente inesistente un caso analogo alla pandemia da Covid-19 che costituisce un unicum storico.
In particolare, precisano i giudici, il Presidente del plesso giudiziario, per autorizzare la discussione da remoto, è tenuto a verificare rigorosamente che ricorra in concreto il triplice presupposto fattuale:
1) che esistano provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia;
2) che la situazione non sia altrimenti fronteggiabile;
3) che la situazione sia eccezionale. La eccezionalità deve ritenersi riferita sia alla gravità dell'andamento pandemico che impedisce la partecipazione del difensore, sia alla preponderante urgenza e importanza della causa per cui viene chiesta la discussione da remoto, tale da non tollerare rinvii o un passaggio in decisione senza discussione orale.
«Mentre il secondo e terzo presupposto fattuale – argomenta la decisione - non possono che essere verificati caso per caso, con riferimento alla singola causa, il primo presupposto consente alcune considerazioni esegetiche di ordine generale. I provvedimenti della pubblica autorità che costituiscono il presupposto fattuale per autorizzare le udienze da remoto possono consistere (alla luce dei provvedimenti pubblici adottati sino ad oggi in connessione con l'emergenza pandemica):
a) in misure che vietino la circolazione delle persone su tutto o parte del territorio nazionale, così impedendo a un difensore di recarsi presso l'ufficio giudiziario;
b) in misure sanitarie ad personam che impongano al singolo difensore un periodo di quarantena o isolamento che gli impedisce di raggiungere l'udienza».
E l'onere della prova dell'esistenza di un siffatto tipo di provvedimento è a carico del difensore che chiede la discussione da remoto.

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