Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità 231, esonero possibile per l'ente che si sia dotato di un modello organizzativo idoneo ed efficace

a cura della redazione Diritto

Persona giuridica - Responsabilità da reato dell'ente - Modelli di organizzazione conformi ai codici di comportamento ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001 - Valutazione giudiziale di idoneità del modello organizzativo - Esenzione di responsabilità amministrativa dell'ente – Configurabilità
La responsabilità dell'ente deriva dalla valutazione sulla bontà del modello organizzativo di prevenzione di cui l'ente si sia dotato: l'ente che si doti di modelli idonei e tendenzialmente efficaci potrebbe andare esente da responsabilità ex d.lgs.. n. 231/2001 anche se il reato-presupposto sia stato commesso per il suo vantaggio, con prevedibile effetto virtuoso anche rispetto all'incentivazione dell'adozione di modelli di compliance aziendale. Al contrario l'ente che non si sia dotato affatto di modelli organizzativi risponde del reato presupposto commesso dal suo rappresentante se compiuto a suo vantaggio o interesse. Il giudice deve quindi verificare se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che il modello organizzativo violato mirava ad evitare o quantomeno rendere minimo o in altre parole deve accertare che se il modello idoneo fosse stato rispettato l'evento reato non si sarebbe verificato.
• Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 19 maggio 2023, n. 21640

Persona giuridica - Societa' - In genere - Responsabilità da reato dell'ente - Modelli di organizzazione conformi ai codici di comportamento ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001 - Valutazione giudiziale di inidoneità del modello - Motivazione specifica - Necessità - Contenuto.
In tema di responsabilità da reato degli enti, in presenza di un modello conforme ai codici di comportamento approvati dal Ministero della giustizia ex art. 6, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il giudice è tenuto specificatamente a motivare le ragioni per le quali possa ciò nonostante ravvisarsi "colpa di organizzazione" dell'ente, individuando la specifica disciplina di settore, anche di rango secondario, che ritenga violata o, in mancanza, le prescrizioni della migliore scienza ed esperienza dello specifico ambito produttivo interessato, dalle quali i codici di comportamento ed il modello con essi congruente si siano discostati, in tal modo rendendo possibile la commissione del reato da parte del soggetto collettivo.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 15 giugno 2022, n. 23401

Persona giuridica - Società - In genere - Responsabilità da reato degli enti - Fondamento - Colpa di organizzazione - Nozione.
In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli.
• Corte di Cassazione, Sezione Unite penali, Sentenza 18 settembre 2014, n. 38343