Civile

Pass ZTL, sanzioni da pagare se non c'è la richiesta di rinnovo

Tribunale di Piacenza – Sezione civile – Sentenza 15-20 ottobre 2021 n. 463

di Andrea Alberto Moramarco

Avere diritto al rinnovo del pass che consente di circolare in ZTL non è elemento di per sé idoneo ad escludere la colpa del soggetto nelle violazioni del Codice della Strada, il quale è tenuto a perciò a pagare per le infrazioni commesse. Se, poi, si tratta di numerose violazioni, salvo che esse siano commesse a brevissima distanza di tempo, l'automobilista dovrà pagare per ogni singola violazione. Ad affermarlo è il Tribunale di Piacenza con la sentenza n. 463/2021.

Il caso
Protagonista della vicenda è un uomo al quale erano stati notificati ben 30 verbali per la violazione dell'articolo 7 commi 9 e 14 del Codice della Strada, ovvero per svariati accessi nel giro di poco più di un mese nella ZTL del Comune di Piacenza privo di titolo autorizzativo, in quanto munito di pass scaduto e per il quale non aveva chiesto tempestivamente il rinnovo.
L'uomo si rivolgeva al Giudice di pace che riteneva legittima solamente la contestazione del primo accesso effettuato senza il relativo permesso. Il giudice onorario valorizzava due aspetti della vicenda: la notifica cumulativa di tutti i verbali e l'elemento scusante della sussistenza del diritto in capo al ricorrente del rinnovo del pass.
Rivolgendosi al Tribunale in appello, il Comune ottiene però il ribaltamento del verdetto. Il giudice ritiene il ragionamento della sentenza di primo grado del tutto fuorviante e non rispettoso del dettato normativo, posto dagli articoli 198 comma 2 del Codice della Strada, 3 comma 2 e 8-bis della legge n. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative.

Il diritto al pass non esclude la sanzione
Ebbene, in base a tali norme, l'errore di diritto, quale causa di esclusione della responsabilità in riferimento alla violazione di norme amministrative viene in rilievo soltanto a fronte dell'inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, «occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge». Ciò posto, chiosa il giudice, «la circostanza che il titolare del pass, pur avendone diritto, non abbia proceduto al rinnovo del pass tempestivamente ed abbia circolato nella ZTL in un periodo in cui non era munito di pass valido non può seriamente e razionalmente essere ritenuto fatto idoneo ad escludere la colpa del soggetto agente, in quanto è proprio dovere basilare di diligenza per il conducente che voglia transitare in una ZTL assicurarsi di condurre un veicolo dotato di valido e aggiornato permesso».

Le singoli violazioni
Quanto al numero delle violazioni contestabili, il Tribunale osserva che occorre valutare la portata della contestuale commissione di plurime violazioni, ovvero valutare «se il ripetuto accesso a zone a traffico limitato costituisca un concorso formale omogeneo», vale a dire violazione ripetuta della medesima disposizione di legge, oppure se «costituisca una pluralità di violazioni avvinte dal vincolo della continuazione», o, da ultimo, se «costituisca una pluralità di condotte che integrano molteplici violazioni».
Sul punto, osserva il giudice, per l'orientamento della Cassazione l'automobilista che effettua plurimi ingressi nella zona a traffico limitato, anche qualora siano riferibili tutti al medesimo giorno, soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, ad esclusione di «violazioni a brevissima distanza di tempo, sulla medesima tratta» nel cui caso la «condotta andrà considerata come unitaria ed al trasgressore dovrà essere imputata una sola sanzione».

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