Amministrativo

Sì al contraddittorio solo per le nuove interdittive antimafia

La comunicazione occorre per i procedimenti iniziati dopo il 7 novembre 2021

di Giovanbattista Tona

L’obbligo per il prefetto di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento per l’emissione di un’interdittiva antimafia vale solo per i procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore del decreto legge 152/2021, il 7 novembre 2021. Lo afferma il Consiglio di Stato che, con la pronuncia 5086 depositata il 21 giugno scorso, ha respinto l’impugnazione di un’interdittiva antimafia di un’impresa che lamentava, tra l’altro, di non avere ricevuto la comunicazione dell’avvio del procedimento e di non avere potuto presentare elementi in suo favore al prefetto prima che adottasse la decisione.

Il provvedimento era stato assunto un paio di anni fa da una prefettura, investita da una stazione appaltante che riceveva forniture da quella società. Dagli accertamenti svolti in base all’articolo 92 del decreto legislativo 159/2011 (Codice antimafia), prima delle recenti modifiche, il prefetto aveva ravvisato il pericolo di infiltrazioni mafiose.

L’impresa aveva richiamato, in realtà, l’articolo 7 della legge 241 del 1990, sostenendo la necessità che anche per il procedimento prefettizio venisse trasmessa all’interessato la comunicazione di avvio, perché il principio che assicura il contraddittorio avrebbe portata generale.

Secondo il Consiglio di Stato, invece, nell’ambito del sistema regolatorio del Codice antimafia il principio di contraddittorio deve essere bilanciato con la necessità di arginare il fenomeno mafioso e di non vanificare il lavoro degli organi competenti a effettuare le indagini. Così, non era stato previsto l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, poiché le garanzie partecipative avrebbero potuto rendere più elevato il rischio che la discovery anticipata di elementi o notizie a disposizione degli inquirenti ponesse nel nulla gli sforzi investigativi.

Il Consiglio di Stato aggiunge che, dopo l’articolo 48, comma 1, lettera a) numero 2, del decreto legge 152 del 2021, il nuovo punto di equilibrio tra le esigenze di contrasto del fenomeno mafioso e il diritto al contraddittorio è stato individuato in un obbligo di previa comunicazione, temperato dalla necessità di una previa valutazione da parte del prefetto della sussistenza di particolari esigenze di celerità del procedimento e della necessità di evitare di comunicare elementi informativi il cui disvelamento possa pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso o ancora l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose; ipotesi nelle quali la comunicazione può essere omessa o essere limitata solo ad alcuni dati.

Sono norme di portata innovativa, tanto che, prima della loro vigenza, non vi era l’obbligo di comunicazione; pertanto tutti i procedimenti già conclusi senza contraddittorio non possono considerarsi viziati.

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