Amministrativo

Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 17 aprile la Consulta si occupa di sanità, comuni, province e città metropolitane


COMUNI, PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE
Sentenza n. 73: illegittimità costituzionale - ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - non fondatezza (deciso 8 febbraio 2023)
Norme impugnate: Artt. 19, c. 2°, lett. b), e 16, c. 13, della legge della Regione Siciliana 12/01/2012, n. 8.
Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione Siciliana - Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale [Consorzi ASI] - Previsione che il Commissario liquidatore provvede a trasferire ai Comuni competenti per territorio le strade a uso pubblico e le relative pertinenze [rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli Consorzi] - Previsione che gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive già attribuite ai Consorzi ASI, sono versati esclusivamente all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive [IRSAP].

SANITA' PUBBLICA
Sentenza n. 74: illegittimità costituzionale parziale (deciso il 22 febbraio 2023)
Norme impugnate: Art. 8, c. 2°, della legge della Regione Campania 22/04/2003, n. 8.
Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Campania - Fabbisogno e dislocazione territoriale delle RR.SS.AA. [Residenze Sanitarie Assistenziali] - Previsione che il fabbisogno di centri diurni per anziani è pari ad almeno una struttura per ASL e non superiore a una struttura per ogni distretto sanitario di base - Denunciata preclusione all'apertura di più centri nello stesso distretto sanitario di base - Contrasto con le regole a tutela della concorrenza - Incidenza sul diritto alla salute in relazione alla potenziale mancata garanzia di livelli adeguati di prestazioni, soprattutto con riguardo a soggetti fragili - Irragionevole applicazione di un criterio presuntivo in mancanza di una verifica in concreto - Introduzione di un limite, astratto e generale, non previsto dalla legislazione nazionale, all'accesso di nuove strutture sanitarie.

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