Amministrativo

Sotto la lente della Consulta l'impossibilità di regolarità per lo straniero che vende o importa beni con segni falsi

Il reato è previsto come automaticamente ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno in Italia

di Paola Rossi

Il Consiglio di Stato rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del previsto automatismo che oggi impedisce allo straniero, il quale introduca o commerci in Italia beni "taroccati", di ottenere o mantenere un valido titolo di soggiorno, cioè di avere uno status regolare nel territorio dello Stato . La questione è stata posta al vaglio costituzionale con l'ordinanza di Palazzo Spada n. 5171/2022.

La norma sotto esame
Sotto la lente della Consulta sarà quindi il meccanismo che attribuisce al reato previsto dall'articolo 474 del Codice penale il carattere ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
La questione di legittimità costituzionale riguarda la previsione del Testo unico dell'immigrazione. In particolare l'articolo 4, comma 3, del Dlgs 286/1998 nella parte in cui prevede che il reato dell'articolo 474 del Codice penale (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) sia "automaticamente" ostativo al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno.

I dubbi del giudice rimettente
La previsione appare in contrasto con gli articoli 3 e 117, primo comma, della Carta costituzionale, in riferimento all'articolo 8 della Cedu. Il Consiglio di Stato ravvisa nel meccanismo automatico previsto una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Secondo i giudici amministrativi l'automatismo - in quanto tale - non garantisce il necessario bilanciamento tra il diritto dello Stato a perseguire un reato e il diritto dello straniero alla tutela della propria vita privata.La rilevanza penale della condotta non è prevista a specifico presidio del bene superiore della sicurezza pubblica e non giustifica perciò il vulnus di tutela di diritti umani fondamentali. Per cui in ipotesi di reati non gravi, come quello previsto dall'articolo 474 del Codice penale, non andrebbe esclusa la valutazione dell'amministrazione per garantire comunque la possibilità dello straniero di possedere un regolare status nel nostro Paese. La questione secondo Palazzo Spada non poteva essere superata in via interpretativa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©