Penale

Inammissibile l'istanza di riesame su Pec non dedicata al deposito e priva di firma digitale

L'adempimento telematico è valido se effettuate all'indirizzo del tribunale del riesame o a quello individuato dalle norme Covid 19

di Paola Rossi

Inammissibile - in base al regime emergenziale valido fino al 31 luglio 2021 - l'istanza di riesame trasmessa dal difensore a un indirizzo di posta certificata diversa da quella del tribunale del riesame o da quella indicata dal provvedimento 9 novembre 2020 del Direttore generale dei servizi informatici e automatizzati del ministero della Giustizia. Inoltre, il deposito dell'atto di impugnazione via Pec non sostituisce l'obbligo previsto dell'apposizione della firma (digitale) da parte del difensore.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 26009/2021 ha respinto perciò il ricorso che pretendeva valida ai fini del deposito la trasmissione sulla posta certificata della corte di assise e non all'indirizzo individuato dal Dgsia per ildeposito telematico degli atti. E l'adempimento non risultava effettuato neanche sulla posta certificata del tribunale del riesame, cioè alla sezione specifica.

Dunque, la possibilità - ampiamente sdoganata dall'emergenza Covid 19 - del deposito telematico degli atti, e in particolare di quelli di impugnazione, non fa venir meno le regole di competenza degli uffici giudiziari presso cui va effettuato. E in base al comma 7 dell'articolo 309 del Codice di procedura penale sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

Inammissible era poi la medesima istanza di riesame anche perché priva della firma digitale del difensore e che per essere valida deve corrispondere ai requisiti della Feq (firma digitale qualificata) e dei sistemi generativi PAdES o CAdES. Il difensore aveva confuso l'adempimento telematico come se questo fosse di fatto onnicomprensivo anche della firma digitale. Si tratta, invece di passaggio ineludibile quello di firmare l'atto telematico.

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