Penale

Legge spazzacorrotti, inapplicabili i divieti di misure alternative per i reati precedenti l'entrata in vigore

Sì all'equo indennizzo per il carcere "sofferto" a seguito dell'illegittimo diniego di affidamento in prova o di domiciliari

di Paola Rossi

Va riconosciuto l'equo indennizzo per la detenzione (ingiusta) se al condannato è stata negata la misura alternativa al carcere, in applicazione della legge spazzacorrotti, che non era però ancora in vigore al momento della commisione del reato contro la pubblica amministrazione.
La Cassazione, con la sentenza n. 9721/2022 ha perciò accolto il ricorso contro la decisione della Corte di appello che negava l'equo indennizzo perché - pur riconoscendo l'inapplicabilità dei divieti posti dalla legge 3/2019 - non riteneva che costituisse un caso di ingiusta detenzione il mancato ottenimento della misura alternativa al carcere.

Il ricorrente, condannato per peculato alla pena detentiva di tre anni, aveva richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale o in alternativa i domiciliari. Il giudice aveva ritenuto ostativo alle richieste misure alternative il tipo di reato per cui vi era stata condanna. Il diniego era fondato appunto sulla nuova normativa "spazzacorrotti" intervenuta dopo la commissione del reato ostativo e dopo la relativa condanna.

La condanna, essendo intervenuta prima del 1° gennaio 2020 - data di entrata in vigore della legge - non escludeva il diritto alla richiesta dei benefici anche per i reati contro la Pa. Il giudice che aveva dato esecuzione alla pena detentiva l'aveva sospesa a seguito della richiesta del condannato, ma le aveva poi dato esecuzione in base al diniego che aveva ritenuto applicabile il divieto della spazzacorrotti già entrata in vigore nella fase di esecuzione della condanna.

I principi applicati
L'interpretazione della Cassazione verte esplicitamente su due pronunce - del 1996 e del 2020 - della Corte costituzionale.

In primis, la Cassazione chiarisce che anche le norme relative all'esecuzione della pena sono inapplicabili retroattivamente se stabiliscono un trattamento sfavorevole rispetto al momento precedente la loro adozione. E ciò per il principio del favor libertatis, che si atteggia al pari del principio del favor rei, per cui la norma penale non si applica retroattivamente quando è di sfavore all'imputato. Scatta quindi anche in materia di esecuzione della pena, stabilita con condanna definitiva, il divieto di interpretazione in malam partem. La sentenza n. 310/96 della Consulta aveva infatti ampliato la riparazione per l'ingiusta detenzione anche al caso dell'erroneo ordine di esecuzione della pena in carcere ( al pari quindi dell'illegittima detenzione cautelare subita).

Il secondo punto è quello dell'inapplicabilità dei divieti della legge 3/2019 alla concessione dei benefici penitenziari, quando i reati contro la pubblica amministrazione sono stati commessi prima del 1° gennaio 2020. Lo ha affermato la Consulta con la sentenza n. 32/2020. La limitazione temporale non è superabile dal ragionamento espresso da alcuni interpreti, secondo cui anche prima della nuova normativa era remota la possibilità di ottenere tali benefici. Assunto che, tra l'altro, appare contrastato proprio dalla casistica.
Infatti, l'irretroattività della legge 3/2019, che esclude in radice tali benefici, discende dalla probabilità di poterli ottenere sotto la vigenza della precedente disciplina. Determinando così il carattere di "sfavore" delle nuove regole: anche tenuto conto della mancata definizione di quale sia, in concreto, la collaborazione con la giustizia che - secondo la spazzacorroti - riapre l'ipotesi di ottenere il beneficio penitenziario.

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