Penale

Dolo iniziale di truffa per il venditore on line che incamera il prezzo e non spedisce il bene

Il dolo iniziale sussiste in quanto l'oggetto è messo in vendita a un prezzo appetibile ma la somma incamerata non viene mai restituita

di Giampaolo Piagnerelli

Sussiste il dolo iniziale di truffa per il venditore on line, che pubblicizza un proprio oggetto incamerando il prezzo ma non spedendo il bene all'acquirente. La Cassazione - con la sentenza n. 23323/22 - premette che la vendita on line è fondata sull'affidamento del compratore nella serietà dell'offerta del venditore che viene reclamizzata esclusivamente attraverso un portale internet.

Proprio tale particolare caratteristica delle vendite on line determina la natura di artificio e raggiro per un oggetto "esposto" a un prezzo, comunque, appetibile per il mercato e poi non consegnato, in assenza di specifici fattori intervenuti e adeguatamente esposti dal venditore ove lo stesso ometta anche la dovuta restituzione del prezzo: tale condotta, integra, la presenza del dolo iniziale di truffa poiché manifesta chiaramente (dall'inizio) l'assenza di reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo, ometta la consegna, rifiuti la restituzione della somma e altresì non indichi qualsiasi circostanza giustificativa di tale doloso comportamento.
Si legge nella sentenza che sotto il profilo oggettivo, gli artifici e raggiri vanno individuati nella registrazione presso un portale di vendita on line, nella pubblicazione dell'annuncio unito alla descrizione del bene, nella indicazione di un prezzo conveniente ovvero comunque appetibile che sono tutti fattori tesi a carpire la buona fede dell'acquirente e a trarne in inganno il medesimo.
La Cassazione già in un precedente (sentenza n. 41073/04) ha avuto modo di affermare che in materia di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con collettivo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato ex articolo 640 cp.
In definitiva respinto l'appello del truffatore è stata confermata la pena inflitta nel giudizio di merito e pari a due mesi di reclusione.

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