Rassegne di Giurisprudenza

Tarsu: esenzione per gli edifici adibiti a confessione religiosa indicati nella denuncia

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Tarsu - Edifici adibiti per il culto religioso - Esenzione dal pagamento - Si prescinde da intese stipulate con lo Stato - Applicazione della norma in armonia con in principio comunitario "chi inquina paga" - Art. 62 e 70 D.Lgs. n. 507/93
E' facoltà dei singoli Comuni prevedere nel regolamento comunale che gli edifici adibiti a culto religioso siano esenti da Tari e Tarsu purché la norma venga applicata in armonia con il principio comunitario "chi inquina paga" e con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articoli 62 e 70; pertanto, possono essere esentati da Tari e Tarsu soltanto gli edifici effettivamente destinati all'esercizio del culto e come tali specificamente indicati nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente a tal fine la mera classificazione catastale. Se il contribuente non assolve all'onere di preventiva informazione tramite denuncia, la circostanza della destinazione a culto non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.
• Corte di Cassazione, Sezione TRI, Sentenza del 23 maggio 2022, n. 16641

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni Tarsu - Presupposto impositivo - Occupazione o detenzione di aree - Esclusioni - Operatività in via automatica - Esclusione - Riduzione della tariffa - Presupposti - Onere di dichiarazione del contribuente - Necessità - Fattispecie
La TARSU è dovuta, a norma dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione "iuris tantum" di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L'art. 66 del d.lgs. cit. contempla, diversamente, dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale o non continuativo in situazioni che danno luogo ad una riduzione percentuale della tariffa, risultanti dalla licenza rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, regolando in modo peculiare la fattispecie e ponendo a carico del contribuente un onere di dichiarazione e di prova delle situazioni fattuali. (Fattispecie in tema di avviso di pagamento emesso nei confronti di un'attività di bar-ristorante e stabilimento in località balneare).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione TRI, Sentenza del 3 dicembre 2019, n. 31460

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Presupposto impositivo - Disponibilità dell'area produttrice di rifiuti - Deroghe e riduzioni - Onere di deduzione e prova a carico del contribuente - Fattispecie in tema di area di manovra e parcheggio mezzi pesanti
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'imposta è dovuta, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto non dovuta la TARSU, ex art. 62, comma 2, cit., in relazione ad un'area di manovra e parcheggio per mezzi pesanti in quanto produttrice di rifiuti speciali non assimilati).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione TRI, Sentenza del 14 settembre 2016, n. 18054

Disciplina urbanistica dei servizi di tipo religioso - Interventi per agevolare la realizzazione di edifici o attrezzature destinati al culto - Assegnazione di aree riservate e di contributi finanziari alle confessioni religiose presenti sul territorio comunale – Inapplicabilità di tale normativa alle confessioni, diverse dalla cattolica, non regolate per legge sulla base di intese con lo stato - Discriminazione lesiva dell'eguale libertà delle confessioni di fronte alla legge, nonché del fondamentale diritto di liberta' religiosa – Illegittimità costituzionale parziale - Effetti di essa sulle disposizioni della medesima legge che presuppongono o richiamano l'illegittimo criterio di discriminazione
L'art. 1, L. Reg. Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29 - in quanto delimita l'area di applicazione dell'intera legge escludendo da tutti gli interventi in essa previsti le confessioni religiose, diverse dalla cattolica, che non hanno stipulato con lo Stato l'intesa di cui all'art. 8, comma terzo, Cost. - enuncia un criterio discriminante che contrasta con gli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 8, comma primo, e 19 Cost.; percio', assorbite le censure riferite agli artt. 20, 117 e 120, comma terzo, Cost., il suddetto articolo va dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole "i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della Costituzione e", con conseguente effetto per tutte le disposizioni della stessa legge che l'illegittima discriminazione presuppongono o che ad essa fanno esplicito riferimento (tra cui l'art. 5, comma terzo, concernente l'erogazione alle confessioni religiose di contributi per la realizzazione di edifici di culto, in misura pari al 10 per cento dei contributi per oneri di urbanizzazione secondaria dovuti ai comuni).
• Corte Costituzionale, Sentenza del 27 aprile 1993, n. 195