Civile

Cnf, Ocf e Cassa su Pnrr: il reclutamento nella Pa integri una causa di sospensione

I legali scrivono al Ministro Brunetta per modificare l'articolo 27 del Dl di attuazione del Pnrr

di Francesco Machina Grifeo

Come annunciato ieri, è arrivato in serata il comunicato congiunto Cnf, Ocf e Cassa forense a tutela della "autonomia" e "indipendenza" dell'avvocatura rivolto al ministro della Pa Renato Brunetta e per conoscenza alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

A scatenare le polemiche l'articolo 27 del decreto legge 27 ottobre 2021 sull'attuazione del Pnrr. "La norma sul conferimento degli incarichi all'interno dalla Pa ai professionisti, approvato dal Cdm ma non ancora pubblicato in Gazzetta – scrivono i legali -, contrasta con il regime di incompatibilità della professione forense e dovrebbe essere riformulata per tutelare gli avvocati dai rischi di conflitti di interesse tra libera professione e lavoro pubblico".

"L'auspicio – proseguono – è che il Governo disponga una riformulazione dell'articolo 27 del decreto legge integrando, per il reclutamento di avvocati negli uffici della pubblica amministrazione, una causa specifica di sospensione dall'esercizio professionale, istituto già conosciuto dall'ordinamento forense".

"L'esercizio della professione di avvocato, sancito dalla legge professionale del 2012 e dal Codice deontologico forense - spiegano infatti vertici di Cnf, Ocf e Cassa forense - non può essere esposto a rischi di conflitti di interesse e condizionamenti alla sua indipendenza e autonomia, nonché a forme di concorrenza sleale nell'ambito della categoria".

Le associazioni fanno il caso di un avvocato che venga reclutato quale operatore nell'ambito dell'Ufficio per il processo ed eserciti contestualmente la professione forense: "si tratterebbe - scrivono - di un conflitto di interessi gravissimo, con evidenti rischi anche per la corretta amministrazione della giustizia".

Per Maria Masi (Presidente f.f. del Cnf), Valter Militi (Presidente Cassa Forense) e Giovanni Malinconico (Coordinatore Ocf) che firmano il documento: "Occorre pertanto che, pur escludendo la cancellazione dall'albo, come deciso dal Governo, il reclutamento di avvocati negli uffici delle PP.AA. integri una causa specifica di sospensione dall'esercizio professionale (istituto già conosciuto dall'ordinamento forense, che lo disciplina all'art. 20 della legge professionale L. 247/2012)". La strada potrebbe essere un "apposito emendamento assunto in sede di conversione".

Infine, Cnf, Ocf e Cassa forense sottolineano che la norma dovrebbe essere chiarita anche in tema di previdenza per non danneggiare la posizione contributiva degli avvocati. La correlazione fra iscrizione all'Albo professionale e iscrizione a Cassa Forense, infatti, "non può essere messa in discussione senza creare effetti a catena dannosi sia per i professionisti che vedrebbero limitato il loro versamento previdenziale sia per le Casse professionali, che verrebbero private del gettito contributivo".

Tre gli aspetti sottolineati: 1) La previsione del mantenimento dell'iscrizione alle Casse previdenziali di riferimento dovrebbe essere in via esclusiva e non come opzione alternativa all'iscrizione Inps, per coloro che decidessero di mantenere l'iscrizione all'Albo; 2) nell'ipotesi di cancellazione dall'Albo, con conseguente iscrizione all'Inps, non può essere introdotta una forma, del tutto asistemica, di "ricongiunzione gratuita"; 3) per coloro che mantengono l'iscrizione all'Albo non è sufficiente prevedere il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa ma occorre anche fissare il principio che, ai soli fini previdenziali, i compensi percepiti per lo svolgimento delle attività all'interno delle amministrazioni pubbliche sono equiparati a reddito professionale e, quindi, soggetti a contribuzione presso le rispettive Casse.

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