Civile

Infrazione al codice della strada: nessuna scriminante per il guidatore che non dimostri lo stato di necessità

Si deve trattare di una situazione di malessere del passeggero che va accompagnato rapidamente presso una struttura di Pronto soccorso

di Giampaolo Piagnerelli

«In tema di violazione al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l'impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso». Questo il principio affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 7457/2023.

La conferma della Cassazione
I Supremi giudici si sono trovati alle prese con un ricorso contro la sentenza del tribunale di Brindisi. Gli Ermellini - in linea con i giudici di merito - hanno confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta da un soggetto avverso il verbale redatto dalla Polizia stradale che gli contestava la violazione dell'articolo 218, comma 6, codice della strada, per aver condotto un'autovettura nonostante la sospensione della patente di guida, reputando corretto di essersi posto alla guida dell'autoveicolo per lo stato di necessità di soccorrere la propria compagna, che accusava forti dolori e perdita di sensi.

La tesi difensiva e il ragionamento della Suprema corte
Il ricorrente - per cassare la sentenza di merito - ha proposto appello in Cassazione affidandosi a un unico motivo. L'appellante, in particolare, denunciava la violazione degli articoli 3, comma 2, e 4, comma 1, della legge n. 689 del 1981 in relazione agli articoli 54 e 59 del codice penale, censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente interpretato le disposizioni in materia di scriminante dello stato di necessità, escludendo qualsiasi efficacia alla pur erronea ma incolpevole convinzione del ricorrente di trovarsi in una situazione di pericolo per la salute della propria fidanzata, che accusava fortissimi dolori lombari, e quindi di doverla condurre immediatamente al locale Pronto soccorso. Il motivo, secondo la Cassazione, è inammissibile in quanto non investe la parte della motivazione della sentenza impugnata che, dopo avere rilevato che la giustificazione addotta dal ricorrente di essersi posto alla guida del veicolo per soccorrere la fidanzata colta da malore, non integrava l'esimente dello stato di necessità, ha altresì precisato che tale versione del fatto contrastava con quanto risultante dal verbale, ove si precisava che il trasgressore aveva dichiarato di essersi posto alla guida «per spostare la macchina e accompagnare la ragazza a casa» e che tale dichiarazione non aveva niente a che fare con l'asserito malore della compagna.

La decisione, complessivamente, è in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino.

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