Comunitario e Internazionale

La disciplina degli abusi di mercato: modifiche apportate dalla Legge Europea

I reati e gli illeciti amministrativi previsti in materia di abusi di mercato "sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano".

di Letizia Macrì*

Il 1° febbraio 2022 sono entrate in vigore le modifiche apportate alla disciplina degli abusi di mercato dalla legge europea (Legge 238/2021).

La modifica più rilevante, è relativa all'art. 184 del TUF sull'insider trading.

Sintetizzando, la legge europea:

(i)Ha modificato la rubrica dell'art. 184 TUF in "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate";

(ii)Ha rafforzato le sanzioni avverso i " PRIMARY INSINDERS " - chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualita' di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) – con la previsione delle sanzioni della reclusione da due a dodici anni e della multa da euro ventimila a euro tre milioni;

(iii)Ha introdotto delle specifiche sanzioni per i "SECONDARY INSIDERS " - che non comprendono il compartecipe nel concorso ad un delitto di insider primario – prevedendo le sanzioni della reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e della multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila;

(iv)Ha esteso la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al comma 4 anche all'insider secondario "la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo";

(v)Ha introdotto un nuovo comma 5 che ha esteso l'applicabilità delle sanzioni in materia di insider dealing anche a "condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010";

Altre modifiche sono state apportate dalla legge europea a:

(i)lo spettro delle offese criminali e delle violazioni amministrative (il campo di applicazione è stato esteso ad altri strumenti, quali – non in via esclusiva - agli swap e ai contratti differenziali);

(ii)l'inclusione delle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014;

(iii)limitazione dell'applicabilità della confisca obbligatoria di cui all'art. 187 TUF ai profitti derivanti dall'offesa (ma non più non riguarda più il prodotto ed i mezzi usati per commettere il reato).

Tra l'altro, è stato espressamente previsto, nel nuovo art. 182 TUF, che i reati e gli illeciti amministrativi previsti in materia di abusi di mercato "sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano".

*a cura di Letizia Macrì

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