Comunitario e Internazionale

Limitabili gli indennizzi per oneri aggiuntivi o perdite di profitti per la silvicoltura nei siti protetti "Natura 2000"

La tutela dell'ambiente giustifica la mancata compensazione di alcune restrizioni, non del diritto di proprietà, ma del suo esercizio

di Paola Rossi

La Corte fornisce un'interessante interpretazione sulle norme Ue in materia d'indennità di compensazione "Natura 2000", rete europea dei siti protetti, con corispondente limitazione di alcune attività sugli stessi, individuati in base alle direttive "habitat" e "uccelli". Con le due sentenze sulle cause C-234/20 e C-238/20 la Cgue afferma che solo le espropriazioni del diritto di proprietà danno diritto a ottenere un indennizzo corrispondente alla limitazione del diritto. Per altre limitazioni dell'esercizio del diritto di proprietà come quelle di usi vietati, giustificate dalla tutela dell'ambiente non è previsto un automatico indennizzo. Come nel caso concreto di limitazioni all'attività di silvicoltura in una torbiera ricadente in un sito "Natura 2000"

Quindi la tutela dei siti naturali più a rischio in Europa giustifica le compressioni delle attività che il proprietario può intraprendere, compreso un non totale ristoro per le perdite di profitti che ne derivano. E lo stato membro può prevedere regole di indennizzo a forfait al di sotto della soglia degli aiuti di Stato cosiddetti "de minimis" che non necessitano di notificazione a Bruxelles a fini di tutela della concorrenza.

Le sentenze sono relative entrambe alla vicenda di un operatore lettone che si è visto limitare l'attività di silvicoltura sulla proprio proprietà dove insisteva una torbiera che voleva dedicare alla coltivazione di mirtilli rossi. L'area era stata comunque acquistata quando era già uno dei siti protetti della rete europea.

Sostegno al mondo rurale
La Cgue chiarisce tanto la base giuridica Ue, quanto il margine di discrezionalità dei Legislatori nazionali nella previsione di un sistema di compensazioni all'agricoltura a fronte di restrizioni dettate dalla finalità di tutelare l'ambiente.
Il sostegno degli agricoltori in base alle direttive 92/43/Cee (habitat) e 2009/147/Ce (uccelli) non riguarda i vincoli per la tenuta delle buone condizioni agronomiche e ambientali del sito. E possono beneficiare di indennità per i costi aggiuntivi e per le perdite di profitti esclusivamente le torbiere che rientrano in area agricola o forestale in base all'articolo 30 del regolamento comunitario n. 1305/2013 sui sostegni allo sviluppo rurale da parte del Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). La norma Ue prevede un sostegno erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva «habitat», della direttiva «uccelli» e della direttiva quadro sulle acque.
Sul diritto a beneficiare di indennità a fronte di ostacoli all'esercizio - nelle aree "Natura 2000" - di uno specifico tipo di attività economica la Cgue precisa che sussiste ampia discrezionalità degli Stati membri.

La norma nazionale
Uno Stato membro può fissare una definizione della nozione di «foresta» avente l'effetto di escludere le torbiere o i terreni torbosi dal diritto a beneficiare d'indennità, anche se si tratta di zone rientranti nella previsione del regolamento n. 1305/2013. Potendo, infine, determinare quali restrizioni o svantaggi danno diritto a pagamenti compensativi.
Inoltre, uno Stato membro può limitare i pagamenti di siffatte indennità per zone forestali Natura 2000 comprendenti, eventualmente, torbiere alle situazioni in cui la designazione di tali zone quali «zone Natura 2000» ha l'effetto di ostacolare l'esercizio nelle stesse di un tipo specifico di attività economica, come la silvicoltura.

L'articolo 17 della Carta conferisce espressamente un diritto a indennità solo in caso di privazione del diritto di proprietà, come un'espropriazione, ipotesi che non si verifica per i vincoli all'esercizio di alcune attività da parte del proprietario. E afferma che non è una misura sproporzionata il divieto non indennizzato che impedisce una coltivazione nelle torbiere: si tratta di sacrificio accettabile che non lede "la sostanza stessa del diritto di proprietà". L'ampio margine dato al Legislatore nazionale comprende quindi anche la possibilità di escludere da indennizzo il divieto per alcune piantagioni se, ad esempio, il proprietario era a conoscenza della restrizione al momento dell'acquisto dell'area.

Entità dell'indennizzo
Anche l'entità dell'indennizzo è commisurabile a condizioni specifiche previste dalla norme nazionali compresa la previsione di un tetto per le perdite di un'attività commerciale oggetto di restrizioni, nel limite della soglia degli aiuti di Stato de minimis che non impongono l'iter di notificazione alla Commissione europea. Così il ricorrente aveva ottenuto il massimale di 30mila euro per tre esercizi finanziari come previsto per dal regolamento n. 717/2014 nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
La Corte conferma infatti che i costi connessi al rispetto degli obblighi regolamentari in materia di tutela dell'ambiente, e in particolare della fauna selvatica, e all'assunzione dei danni che quest'ultima può finire col causare a un'impresa, rientrano nei normali costi di esercizio. Da cui se ne deriva che un indennizzo per danni causati all'impresa da animali protetti costituisce un vantaggio economico di cui l'impresa interessata non può, in linea di principio, rivendicare il beneficio in condizioni normali di mercato.


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