Responsabilità

Fermo tecnico, per provarlo basta la spesa per il noleggio

La Cassazione ribadisce che il danno da fermo tecnico non è in re ipsa ma per provarlo è sufficiente dimostrare la spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo

di Marina Crisafi

Il danno da "fermo tecnico" dell’auto incidentata non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, bastando, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo. Così la terza sezione civile della Cassazione nell’ordinanza n. 15262/2023 decidendo una vicenda relativa al risarcimento danni conseguente ad un sinistro stradale.

 

La vicenda

In primo grado, il giudice di pace accertava la colpa esclusiva nella causazione del sinistro di una delle due parti e condannava la compagnia assicuratrice al pagamento integrale del danno, ivi compreso quello di fermo tecnico.
L’assicurazione proponeva appello e il tribunale accoglieva le doglianze, riformando la sentenza di prime cure, e, riconoscendo il concorso di colpa tra le due parti del sinistro nella misura del 70% e del 30%, riformava il quantum ed escludeva il danno da fermo tecnico.

La vicenda è approdata, quindi, in Cassazione, innanzi alla quale i ricorrenti hanno denunciato, tra l’altro, il mancato riconoscimento di tale voce di danno, asserendo che lo stesso “non richiede una prova specifica, essendo la privazione del mezzo ex se causa di danno, di tal ché non è necessaria l'allegazione di esborsi specifici sostenuti per la sostituzione temporanea del mezzo”. Si tratta a loro dire, di un danno “da risarcire in via equitativa, avendo essi provato di non aver potuto sostenere oneri e spese (eccessivi in relazione al budget familiare) per procurarsi un veicolo sostitutivo e di aver richiesto la collaborazione (a titolo gratuito) di amici e parenti per ovviare al pregiudizio subito dalla indisponibilità del veicolo ad uso familiare, protrattasi per 96 giorni”.

 

La decisione
La Cassazione dà loro ragione.
Con particolare riferimento al danno da fermo tecnico di veicolo incidentato, confermano dal Palazzaccio, lo stesso “non è ‘in re ipsa’ ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo” (cfr. Cass. n. 27389/2022).
Principio che viene ribadito nel caso di specie, in quanto disatteso dal giudice d’appello laddove quest’ultimo ha escluso la voce in esame dal risarcimento, ritenendo che gli attori non avessero provato la spesa sostenuta per aver dovuto usare i mezzi pubblici e di essersi avvalsi della collaborazione dei parenti nel periodo di indisponibilità dell’auto, né tanto meno gli esborsi riferiti ad assicurazione e bollo auto, “dato necessario per procedere alla quantificazione dell'esborso comunque affrontato anche nel periodo di fermo dell'auto”.

Da qui l’accoglimento del ricorso con rinvio al tribunale in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

 

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©