Responsabilità

Risarcimento per l'incidente in mountain bike provocato dal cavallo in libertà

Lo ha deciso il Tribunale di Perugia con la sentenza 2 novembre 2021 n. 1475

di Andrea Alberto Moramarco

A tutti i cicloamatori sarà capitato almeno una volta nella vita di incontrare dei cani randagi lungo le strade secondarie, i sentieri o le strade sterrate abitualmente percorse con la propria bicicletta. Certamente si tratta di una esperienza pericolosa se i cani hanno il tempo e il modo di aggredire il conducente del velocipede. A pochi, però, sarà capitato di imbattersi in un cavallo, per di più imbizzarrito. È quanto successo nella vicenda oggetto della sentenza n. 1475/2021 del Tribunale di Perugia.

Il caso
Sfortunatissima protagonista della vicenda è una donna che la mattina di un weekend di autunno, mentre si trovava alla guida della sua mountain bike assieme ad un'amica su una strada che collega il Comune di Città di Castello ad una sua frazione, veniva travolta e colpita ripetutamente da un cavallo in libertà non custodito, proveniente insieme ad un altro da un terreno adiacente, finendo scaraventata in un fosso. Intervenuta sul posto la Polizia Municipale, veniva individuata la proprietaria dei cavalli e si accertava che la stessa custodiva gli animali senza le opportune e adeguate recinzioni volte ad impedire che gli animali potessero liberamente attraversare la strada. In seguito, la cicloamatrice si rivolgeva al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni subiti, consistenti nei diversi traumi e fratture riportati a seguito dell'incidente e nel danneggiamento della mountain bike e dell'abbigliamento sportivo indossato.

La decisione
Esclusi per assenza di prova il risarcimento della bicicletta e del vestiario, il giudice non può far altro che condannare la proprietaria dei cavalli al risarcimento dei danni subiti dal sinistro dalla sfortunata cicloamatrice. Il Tribunale riconduce i fatti di causa nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 2052 cod. civ., ai sensi del quale "il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito". Ebbene, trattasi di responsabilità oggettiva che si basa su una «una relazione di fondo intercorrente tra animale e proprietario, o, in via alternativa, tra animale e utilizzatore», in cui l'unico limite è il caso fortuito, fattore che attiene al nesso eziologico tra cosa e danno, il cui onere probatorio grava sul proprietario o custode o su chi abbia in uso l'animale.
Nella fattispecie, in assenza di qualunque prova del caso fortuito, risulta ampiamente provato che «la convenuta all'epoca dei fatti fosse proprietaria o comunque persona che aveva in uso ed in custodia il cavallo che attraversò la strada provocando la caduta dalla bicicletta», sicché per il giudice non sussistono dubbi in ordine alla sua responsabilità, a prescindere «da ogni considerazione circa i comportamenti che essa avrebbe dovuto tenere per impedire che gli animali si allontanassero dal recinto fino a raggiungere la strada».

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