Penale

Revoca della confisca, più spazio a nuove prove

Intervento delle Sezioni unite penali della Cassazione per ora disponibile solo come informazione provvisoria

di Giovanni Negri

Le Sezioni unite penali fanno chiarezza sulla confisca di prevenzione. In particolare sul concetto di nuova prova, sopravvenuta alla conclusione del procedimento, che può dare luogo alla revoca della misura. In una decisione sintetizzata per ora solo da un’informazione provvisoria, la Cassazione osserva che «la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore».

Sul punto , dividersi è stata la stessa giurisprudenza della Corte, anche di recente discorde su una misura che introdotta da poco più di un decennio era in precedenza inesistente, dal momento che nè la legge del 1956, la n. 1423, sulle misure di prevenzione, nè le successive modifiche avevano introdotto una norma specifica, per disciplinare il caso delle prove sopravvenute una volta passato in giudicato il procedimento.

In particolare alcune pronunce, con un’interpretazione restrittiva del concetto di «novità» qualificano come nuove, e dunque rilevanti per la revoca della misura di prevenzione della confisca, solo le prove sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione , escludendo quelle deducibili ma che, per qualsiasi motivo, non sono state dedotte .

Solo in questo modo infatti, si sostiene, l’istituto della revocazione del provvedimento di confisca, colpito da invalidità e che tuttavia ha acquisito forza di giudicata, da un lato diventa lo strumento attraverso il quale rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell’errore giudiziario in cui è incorso il giudice emanando un provvedimento ingiusto, dall’altro evita di trasformarsi in un mezzo attraverso il quale operare una rivalutazione di elementi già considerati oppure non considerati perchè mai dedotti, anche se deducibili.

A questo orientamento se ne contrappone un altro, forte di un’interpretazione più estesa del concetto di «novità». secondo il quale nuove prove sono non solo quelle sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione e non valutate dal giudice, essendosi formate dopo l’applicazione delle misure, ma anche quelle che, anche se preesistenti alla conclusione del procedimento, sono state scoperte dopo che la misura di prevenzione è diventata definitiva.

La soluzione sposta dalle Sezioni unite, alla fine, si avvicina più a quest’ultimo orientamento con l’unico limite della possibile (colpevole) deducibilità pregressa , tuttavia scusata dalla impossibilità per forza maggiore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©