Penale

Omessa dichiarazione, l'incarico al professionista non esime dalla responsabilità ma il dolo va dimostrato

La prova del dolo specifico di evasione non deriva da una semplice violazione dell'obbligo dichiarativo e non insorge neppure per "culpa in vigilando" sull'operato del professionista ma insorge in ragione del fatto che si abbia la ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione (Corte di Cassazione, Sez. III Pen., Sen. 11 febbraio 2022, n. 4973)

di Paolo Comuzzi

Nella decisione che si commenta ( Cassazione 4973/2022 ) i giudici prendono in esame il tema della omessa dichiarazione.

Il collegio giudicante facendo proprio riferimento a questa fattispecie (preveduta e punita ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 74/2000) ha cura di indicare che l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità.

Certamente è lecito il fatto che il contribuente si avvalga anche di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione (anche di persone qualificate ovviamente) ma questo non vale a trasferire su queste ultime l'obbligo dichiarativo e quindi non consente di esonerare il contribuente dal tema della responsabilità penale.

Quindi il fatto sussiste ma poi insorge il tema dell'elemento soggettivo e quindi va detto che la prova del dolo specifico di evasione non deriva da una semplice violazione dell'obbligo dichiarativo e non insorge neppure per "culpa in vigilando" sull'operato del professionista ma insorge in ragione del fatto che si abbia la ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.

Esaminando la decisione si nota che nel caso di specie la Corte indica con chiarezza che "… i giudici di appello, nel rispondere all'argomentazione difensiva (secondo cui il ricorrente, conferendo l'incarico al proprio commercialista, tale Eccetto, non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere sotto il profilo soggettivo del reato di omessa dichiarazione), si conformano correttamente alla giurisprudenza di questa Corte che ha, infatti, a più riprese affermato che in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016 - dep. 06/05/2016, Rv. 267022 — 01) …".

Il collegio giudicante prosegue affermando che deve "… essere evidenziato come l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità (art. 1, comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Il fatto che il contribuente possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione (art. 3, commi 3 e 3- bis, d.P.R. n. 322 del 1998, cit.) non vale a trasferire su queste ultime l'obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente il quale, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione (art. 1, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1998). L'adempimento formale, dunque, fa carico al contribuente il quale deve essere a conoscenza delle relative scadenze e può anche giovarsi, a fini penali, del termine di 90 giorni concesso dalla legge in caso di infruttuoso superamento del termine (artt. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998 e 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000). Ne consegue che il solo fatto di aver affidato ad un professionista, già incaricato della tenuta della contabilità, il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi, non è circostanza che giustifichi di per sé la violazione dell'obbligo o possa escludere la consapevolezza della inutile scadenza del termine …".

Sempre con riferimento al rapporto che deve esistere tra il contribuente ed il professionista la Corte di Cassazione indica che "…L'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera infatti il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere … ".

Quindi il principio in tema di responsabilità è chiaro ma si deve anche dire che "… la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo nè da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale …".

Una sentenza che si pone nel solco di arresti precedenti sulla stessa materia confermando principi importanti.

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