Civile

Rifiuti, iscrizione all’Albo per gli ex assimilati, per categorie 4 e 2-bis

Domande per il trasporto degli ex scarti speciali assimilati agli urbani

di Paola Ficco

Da mercoledì 1° settembre 2021 le imprese, iscritte o che intendono iscriversi nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali, hanno iniziato a presentare domanda di adeguamento o di nuova iscrizione per poter essere autorizzati al trasporto degli ex rifiuti speciali assimilati agli urbani, come stabilito dalla delibera Albo n. 7/21.

Un adempimento che, a seguito di un disallineamento nella scheda, è stato indicato in modo impreciso su “Il Sole 24 Ore” dello scorso 25 agosto.

I rifiuti “ex assimilati”, a seguito delle modifiche apportate al Dlgs 152/06 dal Dlgs 116/20, dal I° gennaio 2021 sono diventati urbani e sono rappresentati dai «rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti», diverse da quella domestica, «che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici» indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, alla parte quarta del Dlgs 152/2006.

Molti dei rifiuti indicati nell’allegato L-quater, ora urbani per legge, sono indicati con il Codice europeo degli urbani (20).

Poiché spesso non c’è corrispondenza con il pregresso, si è posta anche la questione delle autorizzazioni per la raccolta e il trasporto concesse dall’Albo gestori non solo in base a categorie e classi (di cui al Dm 120/2014) ma anche ai Codici. L’Albo aveva stabilito (delibera 22 dicembre 2020), che le imprese iscritte nelle categorie 4 e 2-bis per raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, individuati come urbani, potevano continuare ad operare «fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione». Ora, ad esito del transitorio, la delibera 7 /21 ha stabilito che per poter trasportare tutti gli ex rifiuti speciali assimilati agli urbani, dal 1° settembre 2021, le imprese iscritte o da iscrivere in categoria 4 dell’Albo (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) devono presentare la domanda alle sezioni regionali dell’Albo.

A condizione, però, che tali rifiuti siano prodotti da utenze non domestiche e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’articolo 198, comma 2-bis, Dlgs 152/06.

Lo stesso dovranno fare le imprese iscritte o da iscrivere in categoria 2-bis dell’Albo (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che raccolgono e trasportano i propri rifiuti; massimo trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, se pericolosi) per poter legittimamente trasportare tutti i rifiuti contenuti nel citato allegato L-quater.

Ovviamente, la condizione è diversa: l’attività che esercitano (dalla quale derivano i rifiuti che esse trasportano “in proprio”) deve essere presente tra quelle indicate nell’allegato L-quinquies. I rifiuti saranno conferiti al servizio pubblico oppure gestiti al di fuori di tale servizio, ancora ai sensi dell’articolo 198, comma 2-bis, Dlgs 152/06.

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