Civile

Stop al formato .pdf nella cartella via Pec

di Andrea Barison

La notifica tramite posta elettronica certificata della cartella di pagamento richiede, a pena di nullità, che quest’ultima sia firmata digitalmente. Ad affermarlo - in linea con altre pronunce - è la sentenza 821/1/2017 della Ctp di Vicenza (presidente e relatore Pietrogrande).

Il caso e la contestazione
La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società di persone contro l’intimazione di pagamento e le relative cartelle notificatele tramite posta elettronica certificata (Pec). In particolare la contribuente contesta la nullità degli atti recapitati in quanto allegati a un messaggio di posta elettronica certificata e non firmati digitalmente.

Gli atti impositivi, quindi, secondo la ricorrente non avrebbero potuto essere costituiti da file con semplice estensione .pdf, ma avrebbero dovuto avere l’estensione .p7m caratterizzante i documenti firmati digitalmente.

Viene richiesta anche la sospensione degli atti impugnati.

L’agente della riscossione si costituisce in giudizio sostenendo che la notifica tramite posta elettronica certificata, al pari di quella tradizionale cartacea, non richiede la sottoscrizione digitale dei documenti allegati. Inoltre, sottolinea che sia l’intimazione di pagamento sia le relative cartelle hanno raggiunto il loro scopo, in quanto il contribuente una volta ricevute le ha anche contestate.

Successivamente si costituisce in giudizio anche l’agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso e osservando che, per consolidata giurisprudenza, la mancata sottoscrizione da parte del funzionario competente della cartella di pagamento non ne comporta l’invalidità.

Con memoria successiva la ricorrente ribadisce che la sua contestazione non riguarda l’avvenuta notifica tramite Pec, ma il fatto che gli allegati erano privi di firma digitale.

La pronuncia e i precedenti
La richiesta di sospensione degli atti viene accolta e la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, riconoscendo le ragioni della contribuente, dichiara la nullità degli atti impugnati. La Ctp vicentina per dirimere la vertenza richiama un proprio precedente intervento, la sentenza 615/2/2017 alla quale intende uniformarsi (si veda Il Sole 24 Ore del 16 aprile 2018).

In quell’occasione i giudici avevano sottolineato che con la Pec si può procedere a notificare il documento informatico della cartella di pagamento al posto di quella cartacea. Spetta, però, all’organo giudicante, ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis del Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), stabilire se la tipologia di file scelto per la notifica, nella fattispecie il .pdf, garantisce la conformità del documento informatico all’originale e se la firma apposta sia valida.

I giudici vicentini concludono che la cartella di pagamento allegata a un messaggio di posta elettronica certificata deve, a pena di nullità, essere firmata digitalmente e avere, perciò, l’estensione .p7m.

Con posizione analoga, si segnala la sentenza 93/1/2018 della Ctp di Treviso secondo la quale solo l’estensione .p7m garantisce l’integrità e la non modificabilità del documento informatico e, in relazione alla firma digitale, consente a chi riceve la notifica di identificarne l’autore e, quindi, la paternità o riferibilità della sottoscrizione medesima.

Ctp Vicenza 821/1/2017

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