Immobili

No all’azione di un condomino verso un altro

La delibera condominiale che approva l’accordo fra due condòmini non ha natura contrattuale

di Paolo Risotti

È un caso giudiziario che farà discutere quello che arriva da Roma. La proprietaria di un appartamento, con annesso giardino, su cui si aprono le luci finestrate di un sottostante garage, di proprietà di altro condomino, si lamenta per i gas di scarico delle auto provenienti dal garage che entrano dalle aperture nel suo appartamento. Nel corso di un’assemblea, condomina e proprietario dell’autorimessa, raggiungono un accordo, che prevede perciò l’eliminazione delle luci finestrate e la realizzazione di un muro, i cui costi saranno suddivisi in parti uguali. L’ accordo viene anche messo ai voti e approvato dall’assemblea.

Passa il tempo, ma il proprietario del garage non fa nulla. La condomina si rivolge quindi al Tribunale di Roma affinché venga obbligato, ma la sua richiesta non viene accolta e lei ricorre in appello, che invece le dà pienamente ragione.

A questo punto è il proprietario del garage ad andare avanti e a vincere.La Cassazione, con l’ordinanza 38212 del 3 dicembre 2021 precisa che la delibera condominiale (che aveva approvato l’accordo dei due condòmini) non ha natura contrattuale e non può imporre obblighi di comportamento a carico dei singoli condòmini. Se la delibera non viene eseguita, ciascun comproprietario non è legittimato ad agire direttamente nei confronti del condomino inadempiente, ma – in base all’articolo 1105 quarto comma del Codice civile - può solo ricorrere e denunciare la situazione all’autorità giudiziaria .

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