Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, mancata prova dell'esperimento del tentativo di conciliazione e riflessi sul giudizio; (ii) mediazione delegata e avveramento condizione di procedibilità; (iii) mediazione obbligatoria e competenza territoriale degli organismi; (iv) negoziazione assistita ed avveramento condizione di procedibilità; (v) mediazione obbligatoria, giudizio di appello e condizione di procedibilità; (vi) mediazione obbligatoria e rappresentanza delle parti nel procedimento; (vii) telecomunicazioni e tentativo obbligatorio di conciliazione.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Larino, sezione civile, sentenza 5 ottobre 2022 n. 483

La pronuncia, resa all'esito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, afferma che la mancata prova circa l'effettivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria disposto dal giudice in corso di causa determina ineluttabilmente l'improcedibilità del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Firenze, sezione III civile, sentenza 6 ottobre 2022 n. 2775
La sentenza, aderendo ad un principio espresso dal giudice di legittimità, rimarca che, in tema di mediazione delegata, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità, ciò che rileva non è l'avvio del procedimento nel termine di quindici giorni indicato dal giudice delegante, bensì il suo utile esperimento entro l'udienza di rinvio fissata dall'ordinanza giudiziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Cosenza, sezione I civile, sentenza 11 ottobre 2022 n. 1715
La decisione rimarca che la domanda di mediazione obbligatoria presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto, salva la facoltà delle parti di derogare al criterio di competenza territoriale e di rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo di mediazione.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Verbania, sezione I civile, sentenza 11 ottobre 2022 n. 402
La decisione afferma l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale ove, dopo l'adesione del convenuto all'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita sia mancato l'incontro tra le parti ed il conseguente perfezionamento dell'accordo.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Perugia, sezione civile, sentenza 12 ottobre 2022 n. 533
La pronuncia riafferma che nelle controversie assoggettate al procedimento di mediazione obbligatoria, al giudice di appello è precluso rilevare l'improcedibilità della domanda non sollevata tempestivamente in primo grado, avendo quest'ultimo soltanto la facoltà di creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Bologna, sezione II civile, sentenza 21 ottobre 2022 n. 2591
La sentenza riafferma che nel procedimento di mediazione obbligatoria, pur essendo necessaria la comparizione personale delle parti, le stesse ben possono farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste.

CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONI – Tribunale di Trento, sezione civile, sentenza 4 novembre 2022 n. 630
La pronuncia ribadisce che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto nella controversie insorte tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti, deve intendersi prescritto per la procedibilità – e non per la proponibilità, ammissibilità o ricevibilità – dell'azione promossa in sede giurisdizionale, sicché, in difetto, il giudice di primo grado o di appello, dichiarata la temporanea improcedibilità dell'azione, deve sospendere il processo ed assegnare, ove necessario, alle parti, il termine per l'esperimento dello stesso.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Tentativo di conciliazione – Mancata prova in giudizio dell'effettivo esperimento – Conseguenze – Improcedibilità del giudizio – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Cpc, articoli 633, 645 e 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la mancanza di prova circa l'effettivo espletamento del tentativo di conciliazione, in quanto non venga prodotta in giudizio la relativa documentazione, determina un deficit probatorio dal quale discende che il giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parti di colmare la carenza riscontrata, ma ha invece il dovere di decidere la causa allo stato degli atti con una pronuncia in rito (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevato il mancato assolvimento da parte dei entrambi i contendenti dell'onere di promuovere la procedura di mediazione disposta in corso di causa, ha dichiarato improcedibile il giudizio e, di conseguenza, revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando tuttavia le spese di lite tra le parti in quanto l'intervento risolutore operato dalle Sezioni Unite circa l'individuazione della parte gravata dell'incombente processuale era sopravvenuto solo in corso di causa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 marzo 2021, n. 8015; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 gennaio 2021, n. 159; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Tribunale di Larino, sezione civile, sentenza 5 ottobre 2022 n. 483 – Giudice De Mutiis

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Mediazione delegata – Condizione di procedibilità – Avveramento – Presupposti – Avvio del procedimento entro il termine di quindici giorni assegnato dal giudice alle parti – Irrilevanza – Esperimento della procedura entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice – Rilevanza. (Cc, articolo 2041; Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2-bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria "ope iudicis" è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione, che non costituisce un termine da rispettare a pena di improcedibilità della domanda (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto un'azione di ingiustificato arricchimento promossa ex art. 2041 cod. civ., il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata da una delle tre società convenute, in quanto, nella circostanza, il procedimento di mediazione si era comunque concluso, sia pure infruttuosamente per l'ingiustificata assenza proprio di quest'ultima, poi ritualmente sanzionata dal giudice medesimo nel dispositivo, entro l'udienza di verifica fissata dal giudice). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
Tribunale di Firenze, sezione III civile, sentenza 6 ottobre 2022 n. 2775 – Giudice D'Alfonso

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Istanza di mediazione – Competenza per territorio degli organismi di mediazione –Presentazione della domanda di mediazione presso organismo territorialmente incompetente – Inefficacia – Deroga pattizia della competenza territoriale – Ammissibilità. (Dlgs 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria la domanda presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto, salva la facoltà delle parti di derogare al criterio di competenza territoriale e di rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata dall'opponente per incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione adito da controparte: infatti, nella circostanza, dalla documentazione versata in atti era emerso che il primo incontro del procedimento di mediazione si era svolto in collegamento multimediale nella sala virtuale dell'organismo avente una sede anche nel luogo del giudice ritenuto territorialmente competente per la controversia).
Tribunale di Cosenza, sezione I civile, sentenza 11 ottobre 2022 n. 1715 – Giudice Rombolà

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Invito dell'attore a concludere la convenzione – Adesione del convenuto – Successivo mancato incontro e perfezionamento dell'accordo non imputabile a nessuna delle due parti – Condizione di procedibilità della domanda – Avveramento – Sussistenza – Fondamento. (Dl 132/2014, articoli 2 e 3)
In tema di negoziazione assistita, nel caso in cui, pur a seguito dell'adesione di parte convenuta all'invito a concludere la convenzione comunicatole da parte attrice, non emerga in giudizio a quale dei due contendenti sia addebitabile il mancato incontro ed il conseguente perfezionamento dell'accordo, si delinea un esito negativo della procedura, non potendosi inquadrare l'adesione iniziale cui è seguito il procrastinare di un'effettiva impossibilità di incontro quale ostacolo a ritenere verificata la condizione di procedibilità, essendo evidente come un'interpretazione in tal senso finirebbe per eludere la finalità dell'istituto e per divenire un oggettivo impedimento alla radicazione della causa laddove sia manifesta l'impossibilità di fissare incontri e di concretizzare nei fatti un accordo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione di somme corrisposte mediante un finanziamento acceso dall'attore con una società finanziaria, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria sollevata dalla società convenuta sul presupposto che l'attore medesimo non aveva portato a termine la procedura conciliativa).
Tribunale di Verbania, sezione I civile, sentenza 11 ottobre 2022 n. 402 – Giudice Ruzza

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Giudizio di appello – Eccezione di improcedibilità non sollevata tempestivamente in primo grado – Rilevazione da parte del giudice d'appello – Preclusione – Esperimento della mediazione in sede di gravame – Potere discrezionale del giudice – Configurabilità. (Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, essendo il termine ultimo per sollevare l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale fissato non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado, nel giudizio di appello il giudice può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2, del medesimo D.lgs. n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, pur accogliendo parzialmente l'appello, la corte territoriale, ritenuta l'inutilità di disporre l'esperimento della mediazione per essersi interamente svolto il giudizio di primo grado, ivi comprese le duplici attività peritali espletate in quella sede, ha dichiarato inammissibile l'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata in via monitoria dalla banca appellata per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio in quanto sollevata dalle appellanti per la prima volta solo in sede di gravame, e quindi, tardivamente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155).
Corte di Appello di Perugia, sezione civile, sentenza 12 ottobre 2022 n. 533 – Presidente Matteini – Relatore Paini

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti del procedimento – Comparizione personale – Necessità – Sostituzione mediante rappresentante sostanziale dotato di apposita procura – Ammissibilità. (Cc, articolo 2932; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (Nel caso di specie, il giudice adito, pur rilevando che la controversia sottoposta alla sua cognizione, avendo ad oggetto una domanda di adempimento dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare formulata ex art. 2932 cod. civ., non rientrava in nessuna delle materie soggette a mediazione obbligatoria, ha comunque rigettato l'eccezione di parte convenuta d'improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria, sollevata in ragione dell'assenza del legale rappresentante di parte attrice e della mancanza di una procura speciale sostanziale in favore di un soggetto designato dal legale rappresentante medesimo a sostituirlo: nella circostanza, infatti, anche dai documenti di parte convenuta, era emerso che il difensore della società attrice, dietro giusta procura speciale conferita dal legale rappresentante ex art. 185 cod. proc. civ., aveva, a sua volta, legittimamente delegato altro collega a partecipare all'incontro di mediazione, e lo stesso mediatore aveva riconosciuto la validità tanto della procura quanto della successiva delega redigendo un verbale di mancato raggiungimento dell'accordo, rispetto al quale la società convenuta nulla aveva eccepito in sede di mediazione) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Bologna, sezione II civile, sentenza 21 ottobre 2022 n. 2591 – Giudice Gentili

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni – Art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Mancato esperimento – Temporanea improcedibilità – Conseguenze. (Legge 249/1997, articolo 1)
In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti, il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 e dal regolamento di procedura allegato alla Delibera 182/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (applicabile "ratione temporis") deve intendersi prescritto per la procedibilità – e non per la proponibilità, ammissibilità o ricevibilità – dell'azione promossa in sede giurisdizionale, sicché, in difetto, il giudice di primo grado o di appello, dichiarata la temporanea improcedibilità dell'azione, deve sospendere il processo ed assegnare, ove necessario, alle parti, il termine per l'esperimento dello stesso, restando salvi, al momento della prosecuzione del processo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale irritualmente proposta (Nel caso di specie, relativo ad un'azione risarcitoria promossa nei confronti di due imprese di telecomunicazioni da parte di una società esercente un'attività di piccola pasticceria, la quale aveva lamentato disservizi sulla propria utenza telefonica protrattisi ad intermittenza e culminati nella definitiva interruzione della linea, il giudice adito, nell'accogliere la domanda attorea, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità/improponibilità della stessa per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom territorialmente competente, in quanto, nella circostanza, il tentativo di conciliazione, per il quale era stato in corso di causa con ordinanza assegnato un termine, era stato in realtà ritualmente esperito anche se con esito negativo) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24711).
Tribunale di Trento, sezione civile, sentenza 4 novembre 2022 n. 630 – Giudice Segna

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