Famiglia

L'azione di disconoscimento di paternità è pregiudiziale a quella per l'accertamento che va sospesa

La Cassazione ha ritenuto di non poter affermare la cumulabilità delle domande in quanto è scelta che spetta al Legislatore

di Paola Rossi

La contemporanea pendenza dell'azione di disconoscimento della paternità e di quella di dichiarazione giudiziale di paternità comportano la sospensione della seconda domanda in quanto la prima è pregiudiziale. Questa l'affermazione delle sezioni Unite civili della Cassazione che hanno, invece, escluso che i due procedimenti possano essere cumulati e quindi decisi unitamente davanti al medesimo giudice.

La decisione n. 8268/2023 è stata adottata con un particolare procedimento che seppure ininfluente sul caso concreto, ormai deciso e non ulteriormente impugnabile o ricorribile, viene introdotto motu proprio dalla Procura generale per sollecitare l'intervento nomofilattico delle sezioni Unite del Palazzaccio al fine di governare o pienamente risolvere le questioni di giurisprudenza che si manifestano problematiche e dettare una linea interpretativa per casi simili futuri.

La soluzione nomofilattica adottata dal massimo consesso della Suprema Corte comporta però il rischio della perdita dello status di figlio se si addiviene al disconoscimento nel procedimento pregiudiziale e non si raggiunge poi nel susseguente procedimento l'accertamento della filiazione naturale. Rischio che, tanto la Corte Costituzionale in un suo precedente quanto la Cassazione oggi ritengono che vada sciolto dal Legislatore in quanto trattasi di materia processuale. La Consulta era stata, infatti, adita affinché affermasse la necessaria o possibile cumulabilità delle due azioni giudiziali. Ma i giudici costituzionali avevano escluso che allo stato attuale della legge fosse possibile introdurre l'ipotesi del cumulo con la conseguente sollecitazione ad adottare una soluzione legislativa.

Il rispetto dei principi (anche dettati dalla Ceedu) di tutela della vita privata e di una ragionevole durata del processo si traduce- in un caso come quello ora risolto solo in via di principio dalle sezioni Unite - nella possibilità di evitare o ridurre il rischio che sia eccessivamente onerosa (e in violazione del diritto fondamentale alla certezza del proprio status di figlio) la durata dei due separati processi. Per ora l'affermata pregiudizialità delle due azioni e la sospensione di quella di riconoscimento della paternità mitiga tale rischio.
Infatti se, come nel caso che ha dato origine alla sentenza in commento, si esclude sia la cumulabilità delle due azioni contemporaneamente pendenti sia la possibilità di sospendere quella per il riconoscimento - in attesa che sia decisa quella pregiudiziale di disconoscimento - si determina la declaratoria di inammissibilità della seconda domanda giudiziale imponendo che essa sia riproposta ex novo dalla parte attrice.

La questione dei tempi processuali
La conseguenza della "rottamazione" della domanda litispendente di riconoscimento giudiziale della paternità comporta un ulteriore aggravio dei tempi dell'intera vicenda processuale che mira ad affermare il reale status naturale di figlio di una persona.
Già l'impossibilità di trattazione cumulativa delle due azioni risolta ora la necessità di attendere l'esito definitvo del giudizio processuale comporta l'attesa di tempi non sempre rispettosi del diritto alla tutela della vita privata. A fini di economia processuale potrebbero nel futuro essere adottae norme più risolutive.

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