Amministrativo

Il ricorso Pat inviato all'indirizzo di posta certificata sbagliato non determina litispendenza della causa

Non è sanabile se non con la ripetizione dell'adempimento e non vi è obbligo di trasmissione dell'ufficio che lo ha ricevuto per errore

di Paola Rossi

Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana detta alcune importanti regole interpretative in caso di irregolare deposito del ricorso nel processo amministrativo telematico. In particolare, affronta il caso dell'atto introduttivo del giudizio che venga per errore inviato sulla Pec di un ufficio diverso da quello ricorsi. Con la decisione n. 707/2022 viene infatti affermato che l'errore nell'invio della Pec a un ufficio diverso del medesimo tribunale non obbliga il giudice o l'ufficio a provvedere alla regolarizzazione dell'adempimento non andato a buon fine e che di fatto - aspetto questo fondamentale - non determina la litispendenza della causa davanti al giudice amministrativo.

La decisione riguardava l'irregolare deposito di un ricorso elettorale che è stato appunto respinto per il mancato superamento dell'errore tramite nuovo invio all'indirizzo di posta certificata corretto, ma anche per il superamento degli stringenti termini imposti dalla legge in tale materia.

I giudici siciliani chiariscono, infatti, che l'ufficio che per errore riceve la Pec contenente il ricorso non è tenuto alla trasmissione all'altro ufficio competente pur se entrambi appartenenti al medesimo tribunale competente per la causa. Sussistono però delle regole che la decisione in esame definisce letteralmente "di cortesia" per cui il giudice può sollecitare di ripetere l'invio in maniera corretta riparando all'errore. Ma non si tratta di una regolarizzazione dell'atto inviato all'indirizzo sbagliato. Si parla perciò di "cortesia" in quanto l'errore non è sanabile e l'atto sbagliato va integralmente ripetuto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©