Amministrativo

Consulenze legali gratis al Mef, il "ni" del Consiglio di Stato: bocciata solo la procedura

Il Coa Roma e Napoli: risultato positivo ma il sistema di selezione è incredibile, ora intervenga il legislatore

di Francesco Machina Grifeo

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7442/2021 di oggi) boccia l'avviso pubblico del febbraio 2019 con la quale IV Direzione "Sistema Bancario e Finanziario - Affari Legali" del Mef aveva previsto il conferimento a titolo gratuito di incarichi di consulenza a professionalità altamente qualificate per ricevere supporto specialistico. Ma non lo fa né per la gratuità in sé (che non è illegittima), né per la violazione della normativa sull'equo compenso (non essendo prevista alcuna remunerazione), né ancora per una violazione della disciplina sui contratti pubblici (non essendo questo il caso).

Il ricorso è stato invece accolto sotto il profilo della violazione delle norme poste a garanzia della efficienza e del buon andamento dell'azione amministrativa sia sotto l'aspetto della formazione dell'elenco da cui attingere per i futuri affidamenti di incarichi, sia in relazione ai criteri da applicare di volta in volta per attribuire specificamente gli incarichi ai professionisti.

Per il Presidente del COA romano Antonino Galletti e per quello napoletano Antonio Tafuri, entrambi soggetti ricorrenti contro la decisione del Tar (n. 11410/2019), si tratta comunque di una vittoria: "Viene annullato in toto – affermano in una nota - un sistema di selezione incredibile avverso il quale abbiamo ritenuto doveroso lottare anche in sede giudiziale". Anche se, proseguono, "è improcrastinabile un nuovo intervento legislativo per impedire definitivamente affidamenti gratuiti che ledono il decoro e la dignità della professione forense".

In particolare, la consulenza richiesta - che riguardava "la trattazione di tematiche complesse attinenti al diritto – nazionale ed europeo – societario, bancario e/o dei mercati e intermediari finanziari" - era riservata a professionisti di "consolidata e qualificata esperienza accademica o professionale documentabile (di almeno 5 anni), anche in ambito europeo o internazionale, negli ambiti tematici del diritto societario, bancario, pubblico dell'economia o dei mercati finanziari o dei principi contabili e bilanci societari".

Per il Consiglio di Stato, dunque: "Se è vero (come è vero) che nel quadro costituzionale ed eurounitario vigente la prestazione lavorativa a titolo gratuito è lecita e possibile e che il ‘ritorno' per chi la presta può consistere anche in un vantaggio indiretto (arricchimento curriculare, fama, prestigio, pubblicità), la funzione amministrativa, da svolgere nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, non può non incentrare la sua concreta azione sui cardini della prevedibilità, certezza, adeguatezza, conoscibilità, oggettività ed imparzialità dei criteri di formazione dell'elenco al quale attingere e di affidamento degli incarichi".

In questo senso, la legittimità della prestazione gratuita richiesta dalla Pa "si può ammettere solo se è previamente previsto un meccanismo procedimentale che dia idonee garanzie circa il fatto che la concreta azione amministrativa sia ispirata a criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità nella selezione e nella scelta dei professionisti, di modo che in questo ‘nuovo mercato' delle libere professioni nessuno abbia ad avvantaggiarsi a discapito di altri".

Mentre l'atto impugnato, sotto questo aspetto, difettava della "necessaria determinatezza che – sola – può assicurare la soglia inderogabile dell'imparzialità dell'azione amministrativa, poiché non sono stati testualmente indicati criteri ispirati alla trasparenza e regole oggettive e predeterminate e non disciminatorie". Per queste ragioni il bando è stato annullato.

Per il Presidente Galletti: "la tesi che il compenso debba essere equo soltanto laddove sia in concreto previsto lascia sinceramente basiti ed impone di intervenire al legislatore per impedire con la gratuità di aggirare la disciplina sull'equo compenso". Non solo. "Quale sarebbe il vantaggio del professionista di lavorare gratis? - si chiede il Presidente del COA Roma - non vorremmo che dietro il pretesto del prestigio il MEF possa prestare il fianco in talune circostanze all'emergere di interessi meno limpidi come il traffico d'influenze". Aggiunge Tafuri: "La nostra iniziativa è stata premiata, ma occorre intervenire al più presto per garantire la qualità delle prestazioni professionali ed il diritto al compenso dei professionisti".

L'Amministrazione, nella sua discrezionalità, potrà ora decidere se indire o meno una nuova selezione, ma se lo farà dovrà scegliere "modalità pratiche ed operative più opportune per attuare i principi sopra enunciati, le quali dovranno essere: a) efficaci, cioè produrre un effetto utile per i soggetti interessati; b) oggettive, cioè basate su criteri verificabili e attinenti ai dati curriculari; c) trasparenti, cioè basate su dati e documenti amministrativi accessibili; d) imparziali, cioè tali da consentire la valutazione equa ed imparziale dei concorrenti; e) procedimentalizzate, cioè idonee ad assicurare, anche mediante protocolli e modelli di comportamento, che non si verifichino favoritismi o, all'inverso, discriminazioni, nella selezione e nella attribuzione degli incarichi; f) paritarie, cioè che le distinzioni di trattamento debbono rispondere a criteri di stretta necessità, proporzionalità ed adeguatezza del mezzo rispetto allo scopo; g) proporzionali, cioè tali da assicurare la rispondenza relazionale tra il profilo professionale scelto e l'oggetto dell'incarico, anche sulla base del dato curriculare e di esperienza; h) pubbliche, cioè prevedibili e conoscibili; i) rotative, compatibilmente con la necessità di rendere efficace ed effettiva l'azione amministrativa".

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