Lavoro

Scatta l'obbligo del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro privati

Dal 15 Ottobre fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la Certificazione Verde Covid-19 (o Green Pass) sarà obbligatoria per accedere nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

di *Massimo Riva

È quanto prevede il Decreto Legge n. 127/2021, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 Settembre scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21 Settembre.

L'obbligo riguarderà tutti i luoghi in cui è svolta un'attività lavorativa: aziende, negozi, studi professionali e persino abitazioni private, alle quali un lavoratore deve accedere per svolgere la propria prestazione, sia che si tratti di un domestico oppure un artigiano.

Ciò indipendentemente dall'inquadramento contrattuale del lavoratore in questione: tale obbligo non sarà infatti relativo solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai collaboratori autonomi (Partita IVA o co.co.co), collaboratori occasionali, consulenti, titolari di ditte individuali, dipendenti / collaboratori di terzi appaltatori, somministrati, tirocinanti, agenti e persino volontari, come espressamente previsto dal Decreto stesso.

L'obbligo riguarderà tutti i luoghi in cui è svolta un'attività lavorativa: aziende, negozi, studi professionali e persino abitazioni private, alle quali un lavoratore deve accedere per svolgere la propria prestazione, sia che si tratti di un domestico oppure un artigiano.
Ciò indipendentemente dall'inquadramento contrattuale del lavoratore in questione: tale obbligo non sarà infatti relativo solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai collaboratori autonomi (Partita IVA o co.co.co), collaboratori occasionali, consulenti, titolari di ditte individuali, dipendenti / collaboratori di terzi appaltatori, somministrati, tirocinanti, agenti e persino volontari, come espressamente previsto dal Decreto stesso.

Gli unici soggetti ad essere esclusi dall'obbligo di presentare il Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro saranno coloro esentati dalla vaccinazione a fronte di idonea certificazione medica, rilasciata sulla base dei criteri definiti dal Ministero della Sanità.

Resta invariata la disciplina normativa vigente in ambito scolastico, sanitario e per gli operatori delle RSA.

L'onere del controllo sarà a carico dei datori di lavoro, che, entro il 15 Ottobre, dovranno definire policy / regolamenti operativi in cui dovranno essere indicati quantomeno:

1.i luoghi aziendali dove verranno svolti i controlli;

2.i periodi temporali in cui verranno effettuati i controlli;

3.i soggetti incaricati a effettuare i controlli e

4.le procedure seguite in caso di assenza della Certificazione Verde o di rifiuto alla sua esibizione.

Le verifiche dovranno avvenire, prioritariamente, al momento dell'accesso al lavoro e potranno essere svolte anche a campione durante la giornata lavorativa.Del pari, i datori di lavoro dovranno formalizzare, con apposito atto scritto, la nomina di uno o più soggetti quali incaricati dell'accertamento della validità del Green Pass: tali soggetti potranno essere dipendenti della società (i.e. receptionist) o soggetti esterni (i.e. addetti alla sicurezza).

Il documento di nomina dovrà contenere le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica, anche eventualmente accompagnate da attività formativa.

Resta inteso che gli addetti ai controlli potranno chiedere a coloro che intendono accedere ai locali aziendali anche l'esibizione di un documento di identità al fine di verificare l'autenticità e la validità del loro Green Pass.

Sebbene il Decreto non chiarisca questo punto, il Garante Privacy ha invece già chiarito che non sarà possibile richiedere all'intestatario una copia del proprio Green Pass da archiviare: l'attività di verifica delle Certificazioni non può infatti implicare – in alcun modo – la raccolta dei dati dell'intestatario.

I soggetti incaricati della verifica dovranno poi trasmettere alla Prefettura competente gli atti relativi alle eventuali violazioni accertate.

In particolare, i datori di lavoro e i committenti dovranno espletare tali controlli in relazione sia ai propri dipendenti sia ad eventuali soggetti esterni, che svolgano attività lavorativa all'interno dei propri locali (inclusi, come anticipato, lavoratori autonomi, somministrati o personale che svolge le proprie mansioni in regime di appalto).In breve, tutte le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione, e tutti i committenti dovranno accertare che chiunque acceda ai loro locali per lavorare sia in possesso del Green Pass.

Al momento della verifica, i lavoratori che non dovessero essere in possesso del Green Pass non potranno accedere all'interno dei luoghi di lavoro e saranno considerati assenti ingiustificati dal proprio datore di lavoro, senza conseguenze disciplinari e senza diritto alla retribuzione o ad altro emolumento o compenso.

La riammissione in servizio sarà, quindi, subordinata alla presentazione di valida Certificazione Verde.

In ogni caso, i lavoratori privi di Green Pass non potranno essere considerati assenti ingiustificati oltre il 31 Dicembre 2021 e avranno diritto alla conservazione del posto di lavoro: gli stessi non potranno essere infatti soggetti a sanzioni disciplinari di alcuna sorta.

L'accesso ai luoghi aziendali in violazione dell'obbligo di esibizione del Green Pass sarà punita con una sanzione amministrativa di importo da Euro 600 a Euro 1.500: la stessa potrà essere ulteriormente incrementata in caso di contraffazione della Certificazione Verde.

Giova tuttavia evidenziare che i lavoratori, che accedano comunque ai luoghi di lavoro senza possedere il Green Pass, eludendo ad esempio i controlli, saranno altresì sanzionabili disciplinarmente dal datore di lavoro.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da Euro 400 a Euro 1.000, che potrebbe essere raddoppiata in caso di reiterate violazioni.

Peraltro, alla luce della finalità della norma di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, non si può escludere che i datori di lavoro inadempienti possano essere ulteriormente esposti a contestazioni relative ad omesse cautele ai sensi della relativa normativa.

Le imprese con meno di 15 dipendenti soggiacciono alle regole generali, ma con alcune eccezioni.

Invero, in questi casi, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza di Green Pass, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a termine, stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 Dicembre 2021.

Da ultimo, è importante sottolineare che il Decreto non prevede esplicitamente il ricorso allo smart-working quale misura alternativa alla sospensione.

La linea del Governo pare comunque essere chiara: la mancanza di Green Pass non può trasformarsi in un diritto a lavorare da remoto.

In ogni caso, se per esigenze di ufficio, il datore di lavoro dovesse chiedere al dipendente di lavorare in smart-working, il Green Pass non sarebbe richiesto: il Certificato non serve, infatti, per svolgere la prestazione lavorativa, ma solo per accedere ai luoghi di lavoro.

In merito a questa delicata tematica, sarà comunque essenziale valutare diversi aspetti, tra cui, in particolare, (i) se il datore di lavoro abbia già implementato - alla data del 15 Ottobre 2021 - una policy che disciplini il rientro del proprio personale in azienda e, soprattutto, (ii) se altri lavoratori con le stesse (o analoghe) mansioni rispetto a quelle del lavoratore sprovvisto di Certificazione Verde potranno continuare a lavorare da remoto successivamente l'anzidetta data o meno.

*Massimo Riva, Avvocato e Senior Associate, Rödl & Partne

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

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