Penale

L’autorizzazione integrata ambientale non estingue il reato di inquinamento

Per la Cassazione il rilascio dell’Aia non ha effetti sulle condotte del passato

di Marco Pauletti

Il reato di inquinamento ambientale non si estingue con il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Ad affermarlo è la Corte di cassazione nella sentenza 398 del 10 gennaio 2023.

Nella vicenda oggetto della pronuncia, una società ricorreva in Cassazione contro l’ordinanza con cui si disponeva il sequestro preventivo dell’area in cui operava. Nell’istanza di dissequestro si sosteneva che l’autorizzazione prevista dall’articolo 29-bis del Testo unico dell’ambiente (decreto legislativo 152 del 2006) farebbe venir meno il fumus boni iuris del reato con la riduzione al di sotto dei limiti di punibilità.

L’articolo 29-bis del Testo unico dell’ambiente prevede il rilascio di un’autorizzazione integrata ambientale (Aia) all’esito di un procedimento autorizzativo nel quale si certifica l’ottemperanza di diversi interessi conservativi e ambientali, con interessi di sviluppo di natura produttiva. Tale autorizzazione mira essenzialmente a semplificare il regime autorizzatorio vigente per certe attività potenzialmente lesive a livello ambientale (settori energetico, industriale, chimico e di gestione dei rifiuti).

Fra le doglianze, la società lamentava l’assenza di confronto fra i dati esistenti al momento del sequestro e quelli più recenti e che, dunque, non sarebbe stata valutata la realizzazione del programma per ottenere l’Aia ed eliminare le condotte inquinanti.

Il Gip prima e il Tribunale del riesame successivamente non avrebbero tenuto conto del fatto che l’obiettivo della società era ottenere un’autorizzazione per continuare a esercitare la propria attività.

Tuttavia, i giudici della Cassazione hanno evidenziato che l’impugnazione partiva da un presupposto errato. La mera effettuazione del programma necessario a ottenere l’Aia non determinerebbe, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, l’estinzione del delitto di inquinamento. In realtà, secondo la Cassazione, il rilascio dell’autorizzazione non produce ex lege alcun effetto sui reati già commessi ma è solo la condizione necessaria per operare legittimamente e per non commettere il reato previsto dall’articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 152 del 2006, che sanziona le attività prive di autorizzazione ambientale.

Inoltre, questa autorizzazione, rispetto al reato di inquinamento ambientale prevede esclusivamente il ravvedimento operoso e l’impossibilità di procedere alla confisca qualora siano state realizzate la messa in sicurezza e, ove necessario, effettuate la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi.

La Cassazione con questa sentenza ha evidenziato come tale autorizzazione non costituisca condizione necessaria per estinguere un reato già commesso, ma, al contrario, si rivela necessaria unicamente – in quanto figura autonoma di reato – per non incorrere nella sanzione prevista per le attività poste in essere in assenza di autorizzazione, tipico istituto del diritto ambientale.

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