Penale

L'azienda se non tenta una ristrutturazione non può invocare causa di forza maggiore per l'Iva non versata

La società da anni in calo di profitti e con un patrimonio esiguo avrebbe dovuto provvedere a riduzione di costi e ricapitalizzazione

di Paola Rossi

Confermata definitivamente la condanna a 8 mesi di reclusione per il patron della ex compagnia aerea Blue Panorama Airlines Spa cui veniva contestata un'evasione Iva per 7,6 mln di euro.

La Cassazione con la sentenza n. 4542/2022 ha negato l'esimente della causa di forza maggiore prevista dall'articolo 45 del Codice penale e invocata dal ricorrente per diverse ragioni: la drastica riduzione dei voli verso l'Egitto per ragioni di terrorismo, la rottura di due aeromobili a Cuba con il conseguente onere di locarne altri e la forte concorrenza delle compagnie low cost.

La Cassazione risponde che tali eventi non erano imprevedibili e che si tratta di crisi iniziata dal 2007 e approdata al concordato (richiesto solo nel 2012 e ammesso poi nel 2014).

Ma ciò su cui si sofferma la Cassazione nel confermare la responsabilità per il debito Iva relativo al 2012, vista la prescrizione per gli anni d'imposta 2010-11, è la totale assenza di azioni mirate alla ristrutturazione aziendale oltre al palese mancato accantonamento dell'Iva incamerata e non riversata al Fisco.
Le azioni di ristrutturazione aziendale omesse e perciò imputate all'imprenditore avrebbero dovuto contemplare una riduzione dei costi d'impresa e il conferimento di nuovi capitali, soprattutto a fronte di un costante calo dei profitti e di un'azienda con bassissima patrimonializzazione essendo proprietaria di soli due aeromobili della flotta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©