Penale

Il venir meno del mandato difensivo travolge l'elezione di domicilio solo se espressamente revocata

Nessuna rimessione in termini per le notificazioni effettuate presso il precedente difensore di fiducia

di Paola Rossi

Se il mandato difensivo è oggetto di rinuncia o di revoca e vi è stata elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato inizialmente incaricato, tale elezione non decade se non è oggetto di espressa revoca da parte dell'imputato.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 21098/2023 - ha ribadito che sono legittime le notificazioni effettuate al domicilio eletto presso il difensore di fiducia e non espressamente revocato dall'imputato che nomina un nuovo difensore.

Nel caso concreto il ricorrente lamentava un'incolpevole non conoscenza del processo nonostante avesse partecipato in una singola occasione al procedimento di primo grado e concordato l'appello col primo difensore nominato domiciliatario.
Il ricorrente contestava in particolare la legittimità delle notificazioni degli avvisi di udienza in sede di appello e in Cassazione, che erano state effettuate al domicilio eletto inizialmente, senza tener conto della revoca del primo mandato difensivo cui era seguita la nomina di un nuovo difensore.

La Cassazione risponde che in tal caso le notifiche vanno considerate ritualmente effettuate presso il domicilio non espressamente revocato al momento della revoca del primo mandato.

La Supema corte nel respingere il ricorso fa rilevare che anche in caso di rinuncia del legale al mandato difensivo l'elezione di domicilio non decade automaticamente e, addirittura resiste anche nel caso di cancellazione dell'avvocato difensore dall'albo professionale.

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