Civile

L'azione promossa da più condomini a tutela delle esclusive proprietà è costituita da cause scindibili

Per cui chi non promuove appello non può ricorrere per cassazione contro la sentenza di secondo grado ma può fare opposizione di terzo

di Paola Rossi

La sentenza di appello pronunciata su cause scindibili determina l'impossibilità di presentare ricorso per cassazione da parte di chi abbia partecipato all'azione inizialmente proposta, ma che sia rimasto contumace non avendo impugnato la sentenza di primo grado. Si tratta, infatti, di consorzio solo facoltativo - quando le domande sono scindibili - per cui il mancato appello esclude che il contumace sia soccombente . Requisito legittimante, quello della soccombenza, a proporre ricorso per cassazione. La vicenda risolta dalla Cassazione civile, con la sentenza n. 31827/2022, si è svolta nell'ambito di una controversia in materia condominiale.

Il ricorso respinto
Nel caso particolare la Cassazione respinge il ricorso presentato da uno dei condomini che, a fronte del rigetto della domanda iniziale promossa insieme ad altri condomini, non ha proposto appello autonomo e non è intervenuto nel processo di secondo grado presentato da soli altri due comproprietari. Per la Cassazione la circostanza della mancata partecipazione al giudizio di secondo grado esclude che il condomino contumace possa essere soccombente e quindi ricorrere in sede di legittimità. Di certo la sentenza di secondo grado pronunciata in contumacia del singolo condomino se procura una lesione di un suo diritto determina che questi possa promuovere l'opposizione del terzo contro la sentenza o contro la sua esecuzione se da tale esecuzione deriva il danno lamentato. I rimedi sono rispettivamente quelli previsti dagli articoli 404 e 619 del Codice di procedura civile.

La notizia dell'appello
Infine, va sottolineato che al fine di garantire un'impugnazione unitaria da parte di tutti gli attori che hanno promosso l'iniziale azione il giudice, in caso di appello avanzato solo da alcuni di essi,ordina la notifica dell'impugnazione anche agli altri al fine di ricostituire - in un'ottica di economia processuale - il consorzio facoltativo dei diversi soggetti coinvolti. Come prescrive l'articolo 332 del Cpc quando le cause trattate unitamente in primo grado restino autonome e quindi scindibili.
In tal modo il giudice non chiama in giudizio il consorte facoltativo rimasto inerte, ma letteralmente dà notizia della lite promossa in appello. L'ordine del giudice inoltre non può essere emesso nei confronti di chi è decaduto dalla facoltà di impugnare la decisione di primo grado, come nel caso di acquiescenza, con la conseguenza che la sentenza si considera passata in giudicato nei suoi confronti. Determinando l'impossibilità di ricorrere in Cassazione contro la successiva sentenza di appello avanzata solo da altri. Unico rimedio residuo in tal caso resta l'opposizione di terzo.

Il fatto
La vicenda riguardava l'azione promossa da più condomini contro un comproprietario e il terzo che nella proprietà del primo gestiva un ristorante e aveva aperto nel muro condominiale dei varchi per il passaggio delle canne fumarie.
Il giudice di primo grado aveva dato ragione al condomino convenuto e al terzo coinvolto e la sentenza veniva però impugnata solo da due degli attori che avevano presentato l'azione giudiziaria in primo grado. Il giudice di appello aveva accolto in parte l'impugnazione imponendo la soppressione di un canna fumaria e il riposizionamento di quelle rimanenti: da cui originava la lamentela dell'attuale ricorrente in cassazione, il quale, in merito alla sua proprietà esclusiva, sosteneva la lesione del proprio diritto contro le immissioni e il mancato rispetto da parte del giudice di secondo grado del regolamento comunale sulle distanze. A questo punto non gli resta che lo strumento dell'opposizione.

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