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Convocazioni valide anche con posta privata

di Giovanni Iaria

Secondo quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 1136 del Codice civile, l’assemblea condominiale non può deliberare se non consta che tutti i condòmini siano stati regolarmente convocati alla riunione.L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai soggetti legittimati a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano (articolo 66, comma 3, disposizioni per l’attuazione del Codice civile).

È abbastanza frequente, però, che l’amministratore si avvalga del servizio delle poste private. La convocazione è valida? Sì, secondo la sentenza 2636/2022 del Tribunale di Roma pubblicata il 18 febbraio 2022. A promuovere la lite una condòmina che chiedeva l’annullamento di una delibera approvata durante assemblea convocata in violazione delle forme previste dal Codice, ovvero avvalendosi della posta privata e con consegna al portiere dello stabile.

Il Tribunale, dopo aver evidenziato che il Dlgs 58/2011 ha affidato in via esclusiva a Poste Italiane Spa i servizi relativi alle notificazioni di atti giudiziari e multe, ha ritenuto valida la convocazione dell’assemblea effettuata con la posta privata in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale rilasciate dal ministero dello Sviluppo economico.

Delibera, però, da annullare per difetto di ricezione. L’avviso di ricevimento della raccomandata era stato sottoscritto infatti dal portiere indicando solo tale qualità. Non si era dichiarato infatti, «addetto alle notifiche» e per validare la convocazione era necessario indicare nell’avviso di ricevimento le ricerche eseguite e il mancato rinvenimento delle altre persone abilitate a ricevere l’atto.

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