Penale

Apologia di reato e istigazione al terrorismo attraverso Internet

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Reati contro l'ordine pubblico - Istigazione a delinquere e apologia di reato - Terrorismo internazionale - Jihad islamica e ISIS - Configurabilità.
Le consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale hanno natura di organizzazione terroristiche rilevanti ex articolo 270-bis c.p. L'ideologia della “guerra santa” infatti, legittimando l'impiego dei cd. Kamikaze, acconsente alla realizzazione di condotte che sono al tempo stesso atti di violenza in incertam personam e forme di comunicazione e ammonimento verso i superstiti.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 12 dicembre 2017 n. 55418

Reati contro l'ordine pubblico - Istigazione a delinquere e apologia di reato - Terrorismo islamico - Elementi valutativi dell'attività propagandistica e apologetica.
La condotta di chi inneggia apertamente allo Stato islamico e alle sue gesta e ai suoi simboli deve essere adeguatamente considerata per la valutazione del rischio effettivo della consumazione di ulteriori reati derivanti dall'attività di propaganda. Occorre infatti considerare il comportamento del soggetto agente per la condizione personale dell'autore e le circostanze di fatto nelle quali si esplica, tenendo anche conto di eventuali contatti intercorrenti con altri soggetti già indagati per terrorismo islamico e/o internazionale.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 12 dicembre 2017 n. 55418

Reati contro l'ordine pubblico - Apologia - Caratteristiche - Utilizzo dello strumento informatico - Fattispecie.
Ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'articolo 414 del c.p. non rileva la tipologia dei reati in relazione ai quali si esplica l'attività comunicativa, ma le modalità con cui la comunicazione viene esternata, che devono possedere connotazioni di potenzialità diffusiva, conseguenti al fatto di essere destinate a un numero indeterminato di soggetti e comunque non riconducibili a un ambito strettamente interpersonale. Ne consegue che non è integrato il reato nel caso in cui la diffusione sia circoscritta in ambito esclusivamente privato e interpersonale, come nel caso di conversazioni o chat private di un social network. Per converso, il reato è configurabile nel caso della diffusione di un messaggio o documento apologetico attraverso il suo inserimento su un sito internet privo di vincoli di accesso, in quanto tale modalità ha una potenzialità diffusiva indefinita (fattispecie in cui il reato è stato escluso relativamente a comunicazioni telematiche meramente private, mentre lo si è ritenuto come di possibile integrazione relativamente a videoregistrazioni di contenuto apologetico dell'Isis e del terrorismo di matrice islamica diffuse tramite Facebook).
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 15 maggio 2017 n. 24103

Articolo 414 c.p. - Organizzazione internazionale terroristica - Isis - Potenzialità diffusiva indefinita della comunicazione - Social network - Facebook - Omessa valutazione dell'apologia delle pubblicazioni dei messaggi pubblicati - Rinvio.
Per la configurabilità del reato di istigazione a delinquere, previsto dall'articolo 414 del c.p., non rileva la tipologia dei reati in relazione ai quali si esplica l'attività comunicativa, ma le modalità con cui la comunicazione viene esternata. Queste devono possedere connotazioni di potenzialità diffusiva, conseguenti al fatto di essere destinate a un numero indeterminato di soggetti e comunque non riconducibili a un ambito strettamente interpersonale. A chiarirlo è la Cassazione che nel caso di specie non ha ritenuto integrato il reato in quanto la diffusione era circoscritta in ambito esclusivamente privato e interpersonale, ovvero si trattava di conversazioni o chat private di un social network.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 15 maggio 2017 n. 24103

Istigazione a delinquere - Apologia di reato - Elemento oggettivo - Messaggi apologetici dell'organizzazione terroristica ISIS - Postati sul proprio profilo personale “facebook” - Configurabilità.
In tema di apologia di reato, premesso che il requisito della pubblicità è ravvisabile anche nel caso in cui il messaggio apologetico venga inserito in un sito Internet privo di vincoli di accesso, deve ritenersi configurabile il reato nella condotta consistita nel postare sul proprio profilo personale “facebook” messaggi di esaltazione del metodi e delle finalità di una organizzazione terroristica di ispirazione “jihadista”, quale deve qualificarsi quella costituita dall'ISIS (acronimo significante Islamic State of Irak and Syria).
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 15 maggio 2017 n. 24103

Reati contro la personalità dello Stato - Delitti - Contro la personalità internazionale dello Stato - Associazioni sovversive - Elementi costitutivi - Struttura organizzativa - Contenuto in riferimento alle associazioni di matrice islamica.
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo internazionale, la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminale non implica necessariamente il riferimento a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il “minimum” organizzativo richiesto a tale fine. Ne deriva che tali caratteri sussistono anche con riferimento alle strutture “cellulari” proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa saldamente costituita. Ne consegue che, in tal caso, l'organizzazione terroristica transnazionale assume le connotazioni, più che di una struttura statica, di una 'rete in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare, che funge da catalizzatore dell'”affectio societatis” e costituisce lo scopo sociale del sodalizio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto integrato il delitto di cui all'articolo 270 bis cod. pen., essendo emersi i collegamenti degli imputati con una associazione di natura terroristica, che aveva posto in essere azioni di chiaro stampo terroristico nel Kurdistan, ed il dolo specifico della finalità terroristica dal materiale documentale sequestrato agli imputati e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 25 luglio 2008 n. 31389

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