Rassegne di Giurisprudenza

Il concetto di "stabile convivenza" nell'assegnazione della casa familiare in presenza di figlio maggiorenne

Famiglia - Separazione - Revoca della casa coniugale - Figlio maggiorenne non autosufficiente - Svolgimento di un impegnativo corso di formazione professionale - Corso all'estero - Presunzione di trasferimento - Art. 337 sexies cc.
Con riferimento all'assegnazione della casa familiare in presenza di figlio maggiorenne non autosufficiente, il parametro della prevalenza temporale è certamente dirimente, atteso che è solo l'effettiva e fisica presenza del figlio nella casa familiare a giustificarne l'assegnazione al coniuge già collocatario, sicché detta assegnazione va negata se difetta la prevalenza temporale effettiva della presenza del figlio nell'abitazione. (Nel caso in esame i giudici hanno escluso la condizione della stabile dimora nell'abitazione del genitore, posto che il figlio stava svolgendo un corso per pilota di linea in Gran Bretagna, un percorso, dunque, di formazione professionale all'estero specialistico ed impegnativo, che lasciava presumere un trasferimento definitivo nel paese ospitante e rientri a casa non definibili, né programmabili, né frequenti).
• Corte di cassazione, civile, sezione 6 1, ordinanza 19 settembre 2022 n. 27374

Casa coniugale - Assegnazione - Allontanamento per motivi di studio dalla casa genitoriale - Revoca dell'assegnazione - Esclusione.
Non può essere revocata l'assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario per il sol fatto che il figlio vada a studiare in altra città, almeno fin quando il figlio tenga un rapporto diretto e di coabitazione con il genitore assegnatario, facendo regolarmente ritorno presso la casa e conviva stabilmente in tali periodi. La stabile convivenza può permanere dunque anche nel caso in cui dal profilo di fatto la permanenza nella abitazione non sia prevalente in termini temporali, se la casa coniugale resta "un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno".
• Corte di cassazione, civile, sezione 1, ordinanza 8 luglio 2022 n. 21749

Famiglia - Separazione e divorzio - Assegnazione della casa familiare - Figlio maggiorenne non autosufficiente - Presenza del figlio nell'abitazione - Parametro della prevalenza temporale.
In tema di assegnazione della casa familiare, il parametro della prevalenza temporale è certamente dirimente, atteso che è solo l'effettiva e fisica presenza del figlio nella casa familiare a giustificarne l'assegnazione al coniuge già collocatario, sicché detta assegnazione va negata se difetta la prevalenza temporale effettiva della presenza del figlio nell'abitazione.
• Corte di cassazione, civile, sezione 1, sentenza 31 dicembre 2020 n. 29977

Famiglia - Matrimonio - Assegnazione della casa familiare in presenza di figlio maggiorenne - Art. 337 - Sexies c.c. - Convivenza rilevante - Nozione - Prevalenza temporale della presenza del figlio - Necessità - Fattispecie.
La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto di revoca dell'assegnazione della casa coniugale basato sull'accertato rientro della figlia, iscritta all'università in altra città, nell'abitazione del genitore divorziato solo per pochi giorni durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive).
• Corte di cassazione, civile, sezione 6 1, ordinanza 17 giugno 2019 n. 16134