Penale

Abbagliamento non è caso fortuito: bisogna rallentare

La Cassazione ribadisce che l'abbagliamento dai raggi solari non rientra nelle ipotesi di caso fortuito e il conducente è tenuto procedere a passo d'uomo per potersi fermare in presenza di prevedibili ostacoli

di Marina Crisafi

L'abbagliamento non rientra nel caso fortuito ed anzi bisogna procedere a passo d'uomo in modo da poteri fermare tempestivamente in presenza di ostacoli prevedibili. Lo ha ribadito la Cassazione (sentenza n. 4155/2023) negando l'esonero di responsabilità a un uomo condannato in appello per il reato di lesioni stradali.

La vicen da
All'imputato si contestava di avere, alla guida di un autocarro, in violazione dell'articolo 141, comma 3, cod. strada, omettendo di prestare la dovuta attenzione e di regolare la velocità in relazione alle circostanze di luogo (centro urbano fiancheggiato da edifici, presenza di attraversamento pedonale) e di tempo (visibilità ridotta per l'abbagliamento del sole), tamponato un autobus che si trovava parcheggiato sul lato destro della carreggiata, cagionando lesioni personali alla passeggera dell'autocarro nonché al conducente del bus tamponato.
Il Tribunale di Sondrio, accertata la ricorrenza di lesioni gravi cagionate alla passeggera trasportata, condannava il ricorrente alla pena di giustizia per il reato di cui all'articolo 590-bis c.p.

Il ricorso
L'uomo adiva perciò la Suprema Corte lamentando che il sinistro si era verificato oltre che per la condotta imprudente del conducente dell'autobus, anche per l'improvviso accecamento subito dal ricorrente abbagliato dal sole mentre era alla guida del veicolo. A suo dire, il fatto andava riqualificato ai sensi dell'articolo 590 c.p. individuandosi nella sua condotta una colpa generica e non specifica, essendosi il sinistro verificato per un'errata percezione di ciò che rientrava nel campo visivo del conducente a causa del sole abbagliante, in assenza di violazioni riguardanti il limite di velocità. In conseguenza, i giudici avrebbero dovuto emettere pronuncia di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità della querela.

La decisione
Per la quarta sezione penale, tuttavia, i motivi di doglianza sono manifestamente infondati. Innanzitutto, i giudici si soffermano sull'"argomentare confuso" con cui la difesa sovrappone la fattispecie contestata di cui all'articolo 590-bis c.p. con quella di cui all'articolo 590 c.p., avente la prima natura autonoma e procedibile d'ufficio, e non già a querela dell'offeso. Il fatto, inoltre, per come ricostruito dalle due sentenze di merito conformi, è stato correttamente sussunto sotto la fattispecie di cui all'articolo 590-bis c.p. giacchè, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, "in caso di abbagliamento, il conducente del veicolo deve moderare la velocità ed anche arrestare la marcia fino a quando la condizione impeditiva sussista" (cfr. tra le altre Cass. n. 17390/2018).
Si è precisato, invero, proseguono dal Palazzaccio, "come il fenomeno dell'abbagliamento dai raggi solari non rientri nelle ipotesi di caso fortuito per le quali è ipotizzabile un esonero di responsabilità del soggetto agente, trattandosi di un fenomeno naturale, la cui insorgenza è del tutto prevedibile in determinate circostanze".
Per cui, conclude la S.C. dichiarando inammissibile il ricorso, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente avesse violato il disposto di cui all'articolo 141 cod. strada: "l'imputato, proprio in ragione della presenza di luce abbagliante, avrebbe dovuto procedere a passo d'uomo per essere in grado di arrestare tempestivamente la marcia in presenza di prevedibili ostacoli. Non è sostenibile la prospettata assenza della violazione di norme specifiche in relazione alla condotta di guida del ricorrente. L'art. 141 cod. strada, sebbene definita quale norma ‘elastica', contiene precise indicazioni sui comportamenti da adottarsi nella circolazione stradale; la sua violazione, pertanto, integra una ipotesi di colpa specifica".

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