Civile

Esame d'avvocato 2021: estendere il termine per la compiuta pratica oltre il 10 novembre

Aiga: così "grave di disagio" per centinaia di praticanti. Majolo (Upa): "termine irragionevole e discriminante"

di Francesco Machina Grifeo

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie concorsi n. 91 del 16-11-2021) del "Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione - sessione 2021", fa discutere la data limite per la compiuta pratica fissato al 10 novembre 2021, anche considerato che le prove orali non inizieranno prima del 21 febbraio 2022. Il comma 7 dell'articolo 3 del bando prevede infatti che "Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, possono presentare la domanda di ammissione all'esame di abilitazione esclusivamente coloro che abbiano completato la prescritta pratica professionale entro il giorno 10 novembre 2021".

L'Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) ribadisce "l'assoluta necessità di intervenire sull'impianto normativo che regola l'accesso alla professione". "Esemplificativa di tale esigenza – si legge in una nota - è la grave situazione di disagio che sono costretti a vivere centinaia di praticanti impossibilitati ad accedere all'attuale sessione d'esame, per non aver conseguito la compiuta pratica entro il 10 novembre". Per i Giovani avvocati siamo davanti ad una normativa "anacronistica", si richiama infatti un Regio decreto del '33, che "impedisce di tenere conto degli eventi pandemici straordinari che hanno reso l'ultimo biennio un vero e proprio percorso ad ostacoli per lo svolgimento del tirocinio forense".

Il Presidente Nazionale, Francesco Paolo Perchinunno, il Coordinatore del Dipartimento di Accesso e M.U.R., Roberto Scotti, e la Coordinatrice della Consulta Nazionale dei Praticanti, Giulia Pesce, chiedono dunque al Governo ed al Ministro della Giustizia di "riprendere i lavori di riforma" della disciplina di accesso alla professione. E seguendo le proposte contenute nel Ddl Miceli, si darebbe ai candidati anche la possibilità di accedere all'esame "portando a compimento la pratica entro i 30 giorni precedenti la data di inizio delle prove", nonché, "ancora più fondamentale", verrebbe introdotta "una doppia sessione annuale".

E la soglia del 10 novembre per la compiuta pratica non convince neppure le Associazioni dei praticanti avvocati. Per l'Upa, che ha scritto una missiva alla Ministra Cartabia, una simile disposizione "risulta irragionevole e foriera di discriminazioni". "Non si comprende infatti- scrive la presidente Claudia Majolo, neo avvocata - perché escludere dalla possibilità di partecipare alla sessione 2021 i praticanti avvocati che abbiano completato la pratica forense prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione (ad oggi fissato al 7 gennaio 2022)".

Secondo l'Upa nel nostro ordinamento esiste un principio generale (art. 2, comma 7, del Dpr 487/1994) "secondo cui i requisiti prescritti per l'accesso a una selezione di natura pubblica devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando [di concorso]".

Ragion per cui "sarebbe opportuno, soprattutto tenuto conto del considerevole lasso di tempo tra il 10 novembre 2021 e il 21 febbraio 2022 (data ufficiale di inizio della sessione 2021) che il Ministero cogliesse l'occasione una volta tutte per derogare a questa grave iniquità" che "fortunatamente, può ancora essere corretta data la mancata conversione del D.L. 139/2021". La richiesta di Majolo dunque è quella di consentire la partecipazione di tutti i praticanti avvocati che completino la pratica forense entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione.

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