Civile

Gli eredi dell'avvocato che aveva stipulato specifica assicurazione restano esclusi da pretese risarcitorie

Nel caso un cliente del de cuius aveva richiesto agli eredi una somma pari a circa 11mila euro per una mancanza professionale relativa all'obbligo informativo

di Giampaolo Piagnerelli

Nel caso in cui l'avvocato deceduto abbia stipulato in vita un'assicurazione per la propria responsabilità professionale, eventuali mancanze o danni avvenuti nei confronti dei clienti non hanno ricadute sugli eredi del de cuius perché ne risponde l'assicurazione con cui il professionista aveva siglato apposita polizza. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 3288/22.

La vicenda. Venendo ai fatti la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il ricorso proposto dagli eredi di un avvocato, avverso la sentenza del tribunale di Reggio Emilia, che aveva accertato tra l'altro la responsabilità professionale del loro padre, avvocato, per omesso obbligo informativo, con condanna degli eredi al pagamento della somma di circa 11mila euro, in favore di una cliente, deducendo la violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto e lamentandosi della conseguente declaratoria di esclusione della responsabilità professionale del de cuius dall'oggetto della garanzia. A tal proposito i ricorrenti hanno richiamato il frontespizio della polizza e in particolare il punto che indicava il rischio che si componeva di una parte prestampata, costituita dalla dichiarazione di volontà della società assicuratrice e di una parte dattiloscritta che specificava l'attività costituente il rischio assicurato da cui si evinceva che la dichiarazione di prestare l'assicurazione per la responsabilità dell'avvocato derivava dalla "qualità di esercente la libera professione di avvocato".

Conclusioni. I ricorrenti, quindi, hanno richiamato ancora e in maniera più specifica proprio il frontespizio della polizza nel quale era indicato il rischio concreto assicurato con le seguenti parole prestampate: "l'impresa presta l'assicurazione per la responsabilità derivante dall'assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di esercente la libera professione di avvocato e/o di procuratore legale avente lo studio in Reggio Emilia…". La Cassazione, dunque, ha accolto la richiesta degli eredi e decretato la responsabilità dell'assicurazione.

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