Civile

Fallimento: legittima la notifica al fallito e non anche al curatore

Il curatore ha il dovere di venire a conoscenza di tutta la documentazione amministrativa e tributaria dell'azienda con riferimento al periodo pre-fallimento

di Giampaolo Piagnerelli

L'accertamento eseguito con metodo induttivo può essere notificato all'imprenditore fallito e non anche al curatore. La Cassazione (ordinanza n. 18187/22), infatti, precisa che quest'ultimo ha il dovere di venire a conoscenza di tutta la documentazione amministrativa e tributaria dell'azienda con riferimento al periodo pre-fallimento. La vicenda - prima di arrivare in sede di legittimità - è stata giudicata con due pronunce di merito completamente differenti nel contenuto.

La vicenda nel merito
Mentre, infatti, la Ctp Messina ha annullato l'avviso di accertamento in quanto faceva riferimento al pvc notificato all'imprenditore quando era ancora in bonis e non anche al curatore fallimentare, la Ctr, invece, ha accolto, il gravame dell'amministrazione rilevando che la mancata notifica del pvc alla curatela non ne aveva leso il diritto di difesa, poiché questa era venuta a conoscenza degli atti già notificati al fallito. In base a quanto stabilito dall'articolo 88 della legge fallimentare il curatore prende in consegna dal fallito non solo i beni, ma anche tutti i documenti e le scritture contabili ed è titolare di un potere di autorità e vigilanza nei suoi confronti che lo obbliga anche ad acquisire tutta la documentazione mancante con riferimento agli interessi patrimoniali amministrati.
Nel merito, poi, la Ctr ha ritenuto che il metodo induttivo aveva accertato correttamente la cifra non dichiarata. Per concludere i giudici di seconde cure hanno rilevato quanto ai costi non deducibili che si trattava di esborsi non inerenti all'attività di impresa e quindi da riprendere a tassazione.
A fronte di queste conclusioni il fallimento ha eccepito come la sentenza d'appello fosse errata nella parte in cui affermava che la notifica del verbale di constatazione potesse essere eseguita nelle mani del fallito e non anche al curatore.

La decisione della Cassazione
La Cassazione, però, ha ritenuto che a seguito dell'entrata in vigore della legge 212/2000 è stato ritenuto sufficiente, nell'ottica dell'obbligo di motivazione, che i documenti su cui si fonda la pretesa impositiva siano notificati solamente al fallito e non anche al curatore. Questo perché la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del titolare, al quale, subentra il curatore fallimentare nella sua posizione: dal che consegue l'opponibilità alla curatela di tutti gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente.

Conclusioni
Per concludere il curatore ha il diritto a ottenere in consegna tutta la documentazione amministrativa dell'impresa fallita e deve ritenersi, come presunzione iuris tantum, che la stessa sia pervenuta nella sua disponibilità e sia stata perciò dal medesimo conosciuta.

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