Responsabilità

Nel danno da vaccini la decadenza fa perno sull’indennizzabilità

Incostituzionale la norma che fa decorrere i tre anni dalla conoscenza del danno

di Patrizia Maciocchi

Perché il diritto all’indennizzo dei soggetti danneggiati dalle vaccinazioni sia effettivo, il termine di decadenza perentorio dei tre anni dalla domanda deve decorrere dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’indennizzabilità del danno. La Corte costituzionale, con la sentenza 35 (redattore Stefano Petitti) ha dichiarato incostituzionale l’articolo 3 della legge 210/1992 per la parte in cui fa decorrere i tre anni che segnano la data ultima per la richiesta di indennizzo da quando si è acquisita la conoscenza del pregiudizio e non da quando c’è stata la consapevolezza della possibilità giuridica di farlo valere.

La Consulta si è pronunciata sulle questioni sollevate dalla sezione lavoro della Cassazione, impegnata a dare una risposta ai genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo. I ricorrenti avevano chiesto l’indennizzo sforando i tre anni da quando si era manifestato il danno, ma comunque prima che il danno stesso – in quanto causato da vaccinazione all’epoca non obbligatoria, ma solo raccomandata – fosse dichiarato indennizzabile dalla Corte costituzionale con la sentenza 107 del 2012. La Consulta sottolinea come sia illogico pretendere che gli interessati rispettassero un termine per chiedere un indennizzo per il quale, al momento in cui avevano avuto conoscenza del danno, non avevano titolo.

Una pretesa in contrasto con le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo, che richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale. Mentre sarebbe ingiusto che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo. Un patto di solidarietà tra individuo e collettività che la Consulta ha rafforzato estendendo l’indennizzo anche alle vaccinazioni raccomandate. Una via per rendere più affidabile il programma sanitario teso a diffondere i vaccini per una più ampia copertura della popolazione. Il giudice delle leggi chiarisce infine che non sono rilevanti i maggiori oneri organizzativi e finanza pubblica paventati dall’Avvocatura. E questo perché da un lato si tratta di un’asserzione priva di riferimenti alle situazioni interessate dalla pronuncia e, dall’altro, perché «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».

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