Penale

Impugnazione ai soli interessi civili, riforma Cartabia in vigore per i processi pendenti

Per la Quarta sezione penale, sentenza n. 2854 depositata oggi, la norma che attribuisce la competenza al giudice (o sezione) civile è immediatamente applicabile

di Francesco Machina Grifeo

È immediatamente applicabile ai giudizi pendenti la riforma Cartabia del processo penale nella parte in cui prevede che l'impugnazione ai soli fini civili della sentenza penale, se non inammissibile, deve essere rinviata dal giudice d'appello o dalla Cassazione al giudice o alla sezione civile competente. Lo ha stabilito la quarta sezione penale con la sentenza n. 2854 depositata oggi.

Al centro della decisione vi è dunque l'applicazione, secondo il principio tempus regit actum, dell'articolo 33, comma 1, lettera a), n. 2, Dlgs 10 ottobre 2022, n. 150, che ha modificato l'articolo 573, cod. proc. pen., inserendo il comma 1-bis, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 6 del Dl n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Il testo introdotto con la novella così recita: «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

Diverse, spiega la Cassazione, le ragioni a sostegno della immediata operatività. Per prima cosa, il difetto di una disposizione transitoria: "il legislatore, ove ha inteso regolamentare la successione di leggi processuali nel tempo, lo ha fatto". Inoltre, a favore della immediata operatività depongono "la ratio della riforma" e "le ragioni sottese alla sua attuazione", il riferimento è alla scelta di "implementare l'efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni". Inoltre, come chiarito anche dalla Corte costituzionale, viene preservata la coerenza "in ordine all'oggetto dell'accertamento" che "in nessun caso, potrà più riguardare profili inerenti alla responsabilità penale". Il giudizio, infatti, concernerà soltanto gli effetti civili e seguirà le relative regole.

Infine, non vi sono "esigenze di tutela di ragioni di affidamento della parte impugnante". Questo è un altro passaggio importante, la Corte chiarisce infatti che il giudice al quale l'impugnazione va proposta "resta quello penale e anche la regola di giudizio è invariata". Quello che cambia è la sua competenza che "viene circoscritta alla sola verifica della ammissibilità dell'impugnazione, dal positivo vaglio della quale deriva, quale effetto automatico, la prosecuzione del processo davanti al giudice civile".

L'immediata operatività della norma novellata, dunque, "non lede in alcun modo il principio di affidamento" perché la parte civile "non perde, né vede minacciato il suo diritto all'accertamento del danno e all'eventuale riconoscimento della pretesa risarcitoria". Una posizione che "resta sostanzialmente invariata, a prescindere dall'assegnazione della cognizione al giudice penale o civile, rispetto all'eventualità di un accertamento dell'illecito in sede civile".

Inoltre, il giudice civile decide utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile (articolo 573, c. 1-bis, ultimo periodo). Come detto, con il trasferimento dell'appello o del ricorso al giudice civile, "l'oggetto dell'accertamento non cambia, ma si restringe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è implicita in quella risarcitoria da illecito penale (il secondo implicando il primo)". "Non vi sarebbe, pertanto, alcuna modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile, avendo il legislatore previsto la "prosecuzione" davanti alla sezione civile competente di questa Corte (o, per il caso di appello, davanti al giudice o alla sezione civile competente)".

A onore del vero, argomenta la Cassazione si perverrebbe ad un risultato non dissimile anche a voler ritenere che - con riferimento ai provvedimenti già resi o alle impugnazioni già proposte prima del 30 dicembre 2022 - la decisione sui soli interessi civili resti di competenza del giudice dell'impugnazione penale. "Anche in questo caso – si legge nella decisione - la cognizione del giudice dell'impugnazione penale sarebbe funzionale alla conferma delle sole statuizioni civili … Il giudice penale dell'impugnazione, dunque, sarebbe chiamato ad accertare solo la fattispecie aquiliana, senza alcun riferimento a profili inerenti alla responsabilità penate dell'imputato…". Anche il giudice penale, infatti, quando è chiamato a decidere sulle questioni civili, "deve utilizzare la regola di giudizio della probabilità prevalente" e comunque deve applicare "le regole processuali e probatorie proprie del processo civile".

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